Legge di bilancio 2019: modifiche all’art. 36, comma 2, del Codice appalti

27 Dicembre 2018
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Per gli appalti di lavori si prevede:
1) l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 ed inferiori a 150.000 euro, previa consultazione di almeno 3 operatori economici (mediante la procedura del comma 2, lett. b dello stesso art. 36 del Codice)
2) l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 a inferiori a 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b)

529-bis. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’ art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.

Vedi anche

Il testo del Maxiemendamento alla manovra

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