Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – (GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
in vigore dal 1 gennaio 2018
Modifiche al Codice dei contratti pubblici
> Incentivi per funzioni tecniche
526. All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».
> Concessioni autostradali
568. All’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e’ pari al sessanta per cento »;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalita’ indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».
> Certificati di pagamento acconti corrispettivo
586. Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ sostituito dal seguente:
« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore ».
Altre norme di interesse per i contratti pubblici
569. L’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’ sostituito dal seguente:
« 1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici ».
> Efficientamento energetico
697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualita’ di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, e’ promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprieta’ degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano gia’ stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
698. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e’ emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano gia’ stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonche’ gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l’illuminazione pubblica a tecnologia LED.
700. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita’ di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico gia’ eseguiti o in corso di esecuzione, dell’avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa, nonche’ le modalita’ di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
> Lavori su beni di proprietà di enti ecclesiastici
755. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
> Olimpiadi invernali a Cortina
876. Al fine di una piu’ celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e’ inserito il seguente:
« 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, e’ in facolta’ del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita’ alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’ altresi’ in facolta’ del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione, e’ rivolto ad almeno cinque operatori economici ».
> ANAS e ANAC
1179. All’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « nonche’ apposito preventivo parere dell’Autorita’ nazionale anticorruzione » sono soppresse;
b) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
« 7-bis. L’Autorita’ nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall’ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalita’ di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l’Anas S.p.A. e l’Autorita’ nazionale anticorruzione nella quale e’ individuata anche la documentazione oggetto di verifica ».
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