LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)

15 Luglio 2022
Modifica zoom
100%
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 luglio 2022

Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  17
  MAGGIO 2022, N. 50 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «21  marzo  2022,  n.  21,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  20
maggio 2022, n. 51,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti  beneficiari  delle  agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»; 
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  508,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel  corso  del  medesimo
anno  2022  che  permetta  l'applicazione  dei  bonus   sociali   per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono  riconosciuti  agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o,  se  successiva,  a
decorrere dalla  data  di  cessazione  del  bonus  relativo  all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate  eccedenti  quelle  dovute  sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono  oggetto  di  automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella  prima
fattura  utile  o,  qualora  non  sia  possibile,  tramite   rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi  dall'emissione  della  fattura
medesima. 
        2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle  modalita'  per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas,  l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce  una  specifica
comunicazione da inserire nelle  fatture  per  i  clienti  domestici,
prevedendo anche  l'indicazione  dei  recapiti  telefonici  a  cui  i
consumatori possono rivolgersi. 
        2-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  entro  il  31
ottobre 2022 e' trasferito alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali l'importo di 116 milioni di  euro.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis .». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  1-bis  (Misure  per  l'approvvigionamento   di   energia
elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela).  -  1.  Al
fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica  a
vantaggio dei clienti finali in regime di maggior  tutela,  entro  il
termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, la societa' Acquirente unico Spa, a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,   svolge   il   servizio   di   approvvigionamento
utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati
dell'energia elettrica. 
      Art. 1-ter (Azzeramento degli oneri  generali  di  sistema  nel
settore elettrico per il terzo trimestre 2022). - 1. Per ridurre  gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore  elettrico,  l'Autorita'
di regolazione per energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  provvede  ad
annullare,  per  il  terzo  trimestre  dell'anno  2022,  le  aliquote
relative  agli  oneri  generali  di  sistema  nel  settore  elettrico
applicate alle utenze domestiche e  alle  utenze  non  domestiche  in
bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile  fino  a  16,5
kW. 
      2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad  annullare,  per  il  terzo  trimestre
dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali  di  sistema
applicate alle utenze con potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,
anche connesse in media  e  alta/altissima  tensione  o  per  usi  di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico. 
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote  di  importo
pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30  settembre
2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. 
      Art. 1-quater (Riduzione dell'IVA e degli  oneri  generali  nel
settore del gas per il terzo  trimestre  dell'anno  2022).  -  1.  In
deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano  destinato
alla combustione  per  usi  civili  e  per  usi  industriali  di  cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta  del  valore
aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla  base  di  consumi  stimati,
l'aliquota d'IVA del 5 per cento si  applica  anche  alla  differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi  effettivi
riferibili, anche  percentualmente,  ai  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 2022. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati
in 480,98 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 4-bis. 
      3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022,
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore  del  gas  naturale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene  inalterate
le aliquote relative agli oneri generali di sistema  per  il  settore
del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. 
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022. 
      5. Per contenere ulteriormente gli effetti  degli  aumenti  dei
prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre  dell'anno
2022, l'ARERA provvede a ridurre,  ulteriormente  rispetto  a  quanto
stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli  oneri  generali  di
sistema nel settore del gas fino a concorrenza  dell'importo  di  240
milioni di  euro,  con  particolare  riferimento  agli  scaglioni  di
consumo fino a 5.000 metri cubi annui. 
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «21  marzo  2022,  n.  21,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  20
maggio 2022, n. 51,»; 
      al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  credito
d'imposta» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  dopo
le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti:  «convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»; 
      al comma 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite  le
seguenti: «convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  51  del
2022,»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi  straordinari,
sotto forma di credito d'imposta, di cui agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  ove  l'impresa  destinataria  del
contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022  si  rifornisca  di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui  si
riforniva nel primo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di
costo della componente  energetica  e  l'ammontare  della  detrazione
spettante per il secondo trimestre  dell'anno  2022.  L'ARERA,  entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definisce  il  contenuto  della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata  ottemperanza
da parte del venditore. 
        3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Indennita'  per  i  lavoratori  a  tempo  parziale
ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di
aziende private titolari di un contratto di lavoro a  tempo  parziale
ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non  interamente
lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non
inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e  che,
alla data della domanda, non siano  titolari  di  altro  rapporto  di
lavoro  dipendente  ovvero  percettori  della  Nuova  prestazione  di
Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)  o  di  un  trattamento
pensionistico, e' attribuita un'indennita'  una  tantum  pari  a  550
euro.  L'indennita'  puo'  essere  riconosciuta  solo  una  volta  in
corrispondenza del medesimo lavoratore. 
      2. L'indennita' di cui al presente articolo non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  L'indennita'  e'   erogata   dall'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  nel  limite  di  spesa
complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 
      3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere  sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge  30  dicembre
2021, n. 234». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»; 
      al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Al fine di sostenere  il  settore  del  trasporto  di
passeggeri con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di  1
milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI. 
        6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa ivi previsto. 
        6-quater. Agli oneri derivanti dal  comma  6-bis,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
misure in favore delle imprese  esercenti  servizi  di  trasporto  di
passeggeri con autobus». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio della pesca). -  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti
economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del  gasolio  e  della  benzina  utilizzati   come   carburante,   le
disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  si
applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche  alle
spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo
trimestre solare dell'anno 2022. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, capoverso Art.  15.1,  comma  2,  dopo  le  parole:
«dell'8 gennaio 2022» e' inserito il seguente segno  d'interpunzione:
«,». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, terzo periodo, dopo  le  parole:  «a  carico  della
finanza pubblica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222,» sono inserite le seguenti:  «ferma  restando  l'intesa  con  la
regione interessata,»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al
comma 1, anche al fine di riqualificare i  siti  in  cui  si  trovano
impianti  di  rigassificazione  non  piu'  funzionanti,  di   ridurre
l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli
interventi di bonifica e risanamento ambientale  e  di  rigenerazione
dell'area denominata "Zona  falcata"  di  Messina,  e'  stanziato  un
contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8  milioni  di
euro per l'anno 2023  e  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.
All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a
valere sul Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, mediante deliberazione del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile,  con  la
quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore degli  interventi
di cui al presente comma»; 
      al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al  comma  5,  le   parole:   «dalla   soluzione   tecnica   di
collegamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   soluzione
tecnica per il collegamento», le parole: «da  un  cronoprogramma  di»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  cronoprogramma  della»  e  le
parole:  «,  nonche'  da  una  descrizione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nonche' della descrizione»; 
      al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo  pari  a»  sono
sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»; 
      al  comma  10,  lettera  e),  le  parole:  «62  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»; 
      al comma 12, le parole: «di cui ai commi,  9»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 9», le  parole:  «di  cui  al»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  di  cui  all'allegato  1  al»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti  e  i  provvedimenti
relativi al procedimento unico di cui al  comma  2  sono  impugnabili
unicamente mediante ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli  119  e
125  del  citato  codice  del   processo   amministrativo,   di   cui
all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
        «13-bis. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,
costituiscono   interventi   strategici   di    pubblica    utilita',
indifferibili e urgenti anche  le  opere  finalizzate  all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante  terminali  di
rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  purche'  non  comportino  un
aumento  dell'estensione  dell'area  marina   su   cui   insiste   il
manufatto»; 
      al comma 14,  dopo  le  parole:  «quanto  a  30  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024  al  2026»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo  le  parole:
«dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, e' inserito il seguente  segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio  di  gas
naturale).  -  1.  Al  fine  di  contribuire  alla  sicurezza   degli
approvvigionamenti, il Gestore dei servizi  energetici  (GSE),  anche
tramite   accordi   con   societa'   partecipate    direttamente    o
indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento  con
la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a  erogare
un servizio di riempimento di ultima istanza  tramite  l'acquisto  di
gas naturale, ai fini del  suo  stoccaggio  e  della  sua  successiva
vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari
a 4.000 milioni di euro. 
      2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma
1  e'  disciplinato  con  decreto  del  Ministero  della  transizione
ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022. 
      3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero della transizione ecologica il programma degli  acquisti
da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli,  nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 
      4.  Per  la  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  disposto  il
trasferimento al  GSE,  a  titolo  di  prestito  infruttifero,  delle
risorse individuate  nella  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  da
restituire entro il 20  dicembre  2022.  Tale  prestito  puo'  essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da  estinguere  nel
medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento  sul  pertinente
capitolo di spesa. 
      5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  4.000
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte
in  conto  residui,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,  comma  17,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: «al comma
8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 8: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  "3  MWh"  sono  sostituite
dalle seguenti: "8 MWh"; 
        2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,"  sono  inserite
le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,"; 
        2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:»; 
      al comma 2, dopo le parole: «dei  progetti  di  impianti»  sono
inserite le seguenti: «di produzione»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012,  n.  56,  dopo  le  parole:  "derivazione  idroelettrica"  sono
inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche". 
        2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le  regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. 
        2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da
fonti energetiche geotermiche,  di  cui  al  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e alla legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio  2023,
un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora  di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico  della  coltivazione;
le  risorse  derivanti   dal   contributo   sono   finalizzate   alla
realizzazione di progetti  e  interventi  per  lo  sviluppo  sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui  territori  si  trovano  le
aree oggetto di concessione. 
        2-quinquies.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al  comma
2-quater. 
        2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  4,  lettera
f), della legge 23  agosto  2004,  n.  239,  non  si  applicano  agli
impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche. 
        2-septies. Al fine di semplificare le  procedure  relative  a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con
moduli collocati a terra di potenza non superiore a  1.000  chilowatt
picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'  di  strutture
turistiche  o  termali,  finalizzati  a  utilizzare  prioritariamente
l'energia autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici  e  non  siano
soggette a tutela ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
possono essere realizzati con  le  modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28». 
    All'articolo 7: 
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se  la  decisione  del
Consiglio dei  ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Se  il
Consiglio dei ministri»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per gli impianti diversi da  quelli  di  cui  al  primo  periodo  il
proponente, in sede di presentazione della domanda di  autorizzazione
di cui al comma 3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  delle
aree interessate dalla  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse". 
        3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti"  sono  inserite  le
seguenti: "o porzioni". 
        3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili
di ulteriore sfruttamento". 
        3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1,  del  decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite  le
seguenti: "o in esercizio"». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del  permesso  di
costruire). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo," ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per  gli
interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.
387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in  tre  anni  dal
rilascio del titolo"». 
    All'articolo 9: 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Resta
comunque esclusa la possibilita' di  realizzare  gli  impianti  nelle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) all'articolo 23: 
          1) al  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
          "g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006,  o  la  relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
          g-ter) l'atto del competente soprintendente  del  Ministero
della  cultura  relativo  alla  verifica  preventiva   di   interesse
archeologico  di  cui  all'articolo  25  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
          2) al comma 2, le parole: "alle lettere da a)  a  e)"  sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1"; 
          3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Entro quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza
di  VIA  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   della
documentazione, con riferimento a quanto previsto  dal  comma  1  del
presente articolo, l'eventuale ricorrere  della  fattispecie  di  cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
incompleta,  l'autorita'  competente  richiede   al   proponente   la
documentazione  integrativa,  assegnando  per  la  presentazione   un
termine perentorio non superiore a trenta giorni.  Qualora  entro  il
termine  assegnato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
integrativa,  ovvero  qualora  all'esito  della  nuova  verifica,  da
effettuarsi  da  parte  dell'autorita'  competente  nel  termine   di
quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora   incompleta,
l'istanza si intende  ritirata  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di  procedere  all'archiviazione.  I  termini  di  cui  al
presente comma sono perentori"; 
        alla lettera c), dopo le parole: «all'articolo 25, comma  5,»
sono inserite le seguenti: «al secondo periodo, dopo le  parole:  "su
istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di  una
relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti  riscontri
in merito al contesto ambientale  di  riferimento  e  alle  eventuali
modifiche, anche progettuali, intervenute" ed»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo  le
parole: "Contestualmente puo' chiedere al proponente"  sono  inserite
le seguenti: ", anche sulla base di quanto indicato dalla  competente
direzione generale del Ministero della cultura,"»; 
        alla lettera d), le parole: «Parte Seconda, il  punto  4)  e'
soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda: 
          1) al punto 2): 
          1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione  di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva  superiore
a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del  solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti  o
progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e  per  i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale  o  sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale"; 
          1.2)  dopo  le  parole:  "impianti  fotovoltaici   per   la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva  superiore  a
10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla  base  del  solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti  o
progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e  per  i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale  o  sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale"; 
        2) il punto 4) e' soppresso». 
    All'articolo 11: 
      al comma  1,  capoverso  4-septiesdecies,  quarto  periodo,  le
parole: «e' applicabile, anche» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'
applicabile anche»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 6, comma  9-bis,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le  parole:  "si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici"  sono  inserite
le seguenti: "e alle relative opere connesse"»; 
      alla rubrica, le  parole:  «asset  esistenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di infrastrutture  esistenti  per  il  trasporto  di
energia elettrica». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le  parole:
«Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Con
le medesime comunicazioni» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e forniscono i dati necessari per  effettuare  il  confronto
rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e
ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili
nonche' i risultati del  controllo  delle  emissioni  ai  fini  degli
accertamenti di cui  all'articolo  29-decies,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n.  152»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alle lettere d) ed e),  dopo  le  parole:  «comma  4-bis»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, le parole: «non  derivano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non devono derivare»; 
      al  comma  6,  le  parole:  «ogni  singolo   intervento»   sono
sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le  parole:  «a  favore
dei clienti  professionali  privati  di  cui  all'articolo  6,  comma
2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «a  favore  di  soggetti  diversi   dai
consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri
1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli  sconti  in  fattura
comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  fermo
restando il limite massimo delle cessioni di  cui  all'articolo  121,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
        1-ter.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto  periodo,  le
parole: "dell'articolo 142" sono sostituite  dalle  seguenti:  "degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142"; 
          b)  all'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:
"dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti:  "degli  articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142"». 
    Al capo I del  titolo  I,  dopo  l'articolo  14  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 14-bis (Conversione ad alimentazione elettrica dei  mezzi
pesanti per trasporto merci). - 1. All'articolo 29-bis, comma 1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,   le   parole:   "a   titolo
sperimentale," sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere"  e  le
parole: "fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «Federazione  Russia»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Federazione  russa»,  le  parole:  «SACE
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' SACE S.p.A.», la
parola: «previste» e' sostituita  dalla  seguente:  «previsti»  e  la
parola: «supportare» e' sostituita dalla seguente: «sostenere»; 
        al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite
dalle  seguenti:  «e'  limitata»  e  le  parole:   «siano   ad   esse
riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono  conseguenza  di
tali circostanze»; 
      al comma 5: 
        alla lettera c),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e  per  imprese  ad  alto  consumo  energetico  che
gestiscono   stabilimenti   industriali   di   interesse   strategico
nazionale, come individuati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51»; 
        alla lettera e),  le  parole:  «in  conformita'  della»  sono
sostituite alle seguenti: «in conformita' alla»; 
      al comma 6 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013»; 
      al comma 7, terzo periodo, le parole:  «da  SACE  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»; 
      al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le  parole:  «di  SACE  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»; 
      al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite  dalle
seguenti: «della SACE S.p.A.» e le  parole:  «da  SACE  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»; 
      al comma 11: 
        al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»; 
        al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»; 
      al comma 12: 
        al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»; 
        al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono  sostituite
dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»; 
      al comma 13, le parole: «SACE  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La SACE S.p.A.»  e  le  parole:  «massimo  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «massimo di»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
        «13-bis.  In  considerazione  delle  eccezionali   criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento  verificatesi  presso
la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante  impatto
produttivo  e  occupazionale  delle  aree  industriali   e   portuali
collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo  di
coordinamento finalizzato a individuare  adeguate  soluzioni  per  la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda,  salvaguardando  i  livelli
occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al
presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo  economico,  il
Ministro della transizione ecologica e il  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   nonche'   i   rappresentanti    dell'azienda.    La
partecipazione  alle  riunioni  del  Tavolo  non  da'  diritto   alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»; 
      dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
        «14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, le parole:  "ai  sensi  delle  disposizioni,  in  quanto
compatibili, e" sono soppresse e dopo le parole:  "nei  limiti  delle
risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle  condizioni  previste
dai vigenti quadri temporanei adottati dalla  Commissione  europea  e
dalla normativa nazionale ad essi conforme"»; 
      alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.». 
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di liquidita'). -
1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri
contribuenti  di  fare  fronte  a  esigenze  di   liquidita',   anche
temporanee,  all'articolo  19  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  materia  di  dilazione  del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 1: 
          1) al primo periodo, dopo le parole: "difficolta', concede"
sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna richiesta"; 
          2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso
in cui le somme iscritte a ruolo,  comprese  in  ciascuna  richiesta,
siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'"; 
        b) al comma 3: 
          1) all'alinea, le parole:  "cinque  rate"  sono  sostituite
dalle seguenti: "otto rate"; 
          2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato"; 
          3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
          "3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di  uno
o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di  ottenere,
ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la  dilazione  del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta  la
decadenza". 
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni
di cui al comma 1 si applicano  esclusivamente  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
      3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa
a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al  comma  2,
il  carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,  alla  data  di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono  integralmente  saldate.  In  tale  caso,  al  nuovo  piano   di
rateazione si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
      Art. 15-ter (Garanzie per le esigenze  di  liquidita'  connesse
allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al  fine  di  sopperire  alle
esigenze di liquidita' riconducibili  all'aumento  del  prezzo  delle
materie prime e dei fattori  di  produzione  ovvero  all'interruzione
delle catene di approvvigionamento, le garanzie di  cui  all'articolo
15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio  di  gas
naturale nel rispetto dei criteri e  delle  condizioni  previsti  dal
medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato.». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1),  dopo  le  parole:  «a
titolo   esemplificativo»   e'    inserito    il    seguente    segno
d'interpunzione:  «,»  e  la  parola:  «forme»  e'  sostituita  dalla
seguente: «fonti». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, lettera a): 
        al numero 1), le  parole:  «l'occupazione,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'occupazione»; 
        al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le  parole:  «disciplinate,  in
conformita' con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in
conformita' alla»; 
      alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla SACE S.p.A.». 
    All'articolo 18: 
      al comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «sul  sito  internet
istituzionale del Ministero del  decreto  medesimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale
del Ministero dello sviluppo economico». 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 18-bis (Ulteriore sviluppo delle  filiere  forestali,  di
prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) - 1.
Gli  accordi  di  foresta  disciplinati  dall'articolo  3,  commi  da
4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
si  applicano  anche  alle  imprese  forestali  iscritte  negli  albi
regionali di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  aprile  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle  aziende  di  prima
lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali  dei  prodotti  della
filiera del legno,  quali  le  imprese  operanti  nel  settore  della
bioedilizia e  i  produttori  finali  di  manufatti  in  legno  e  di
imballaggi e finiture lignei. 
      Art.   18-ter   (Proroga   di   disposizioni   in    tema    di
approvvigionamento di materie prime critiche). - 1. All'articolo  30,
comma 4, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  le  parole:  "31
luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «, attestato mediante  dichiarazione»  e  le  parole:
«decreto del Presidente della Repubblica»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «a  ISMEA»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'ISMEA»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.    Al    fine    di     sostenere     lo     sviluppo
dell'imprenditorialita'    agricola    giovanile,    attraverso    la
salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni  demaniali
o soggetti al regime dei beni demaniali di  qualsiasi  natura  o  dei
beni del  patrimonio  indisponibile  appartenenti  a  enti  pubblici,
territoriali o non territoriali, compresi  i  terreni  golenali,  che
siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa,  l'articolo
6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  e'
sostituito dal seguente: 
          "4-bis.  Fatto  salvo  il  diritto  di  prelazione  di  cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n.  203,  qualora  alla
scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano  manifestato
interesse  all'affitto  o  alla  concessione  amministrativa  giovani
imprenditori agricoli, di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «.
Disposizioni  in  materia  di  utilizzazione  agricola  dei   terreni
demaniali e patrimoniali indisponibili». 
    Nel capo II del titolo I, dopo  l'articolo  20  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art.  20-bis  (Disposizione  in  materia  di  prelazione,  per
favorire la continuita'  aziendale  delle  imprese  agricole).  -  1.
All'articolo 14, primo comma, della legge 26  maggio  1965,  n.  590,
dopo  le  parole:  "Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) o" sono inserite le  seguenti:  ",  con  esclusivo
riferimento alla prelazione dei confinanti,". 
      Art. 20-ter  (Disposizioni  in  materia  di  compensazione  dei
crediti  maturati  dalle  imprese  nei   confronti   della   pubblica
amministrazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia
di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di  iscrizione
a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo, dopo la parola: "forniture" sono  inserite
le seguenti: ", prestazioni professionali"; 
      b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   "Le
disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  alle   somme
contenute  nei  carichi   affidati   all'agente   della   riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni  caso,  entro  il  31
dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la
compensazione"; 
      c) al secondo periodo, le parole: "A tal fine" sono  sostituite
dalle seguenti: "Ai fini di cui al primo periodo,". 
      2.  Il  comma  7-bis  dell'articolo  12  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, e' abrogato». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, le parole:  «da  adottare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, da adottare» e le parole: «del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite
le seguenti: «per la». 
    All'articolo 23: 
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  «funzionamento   delle   sale
cinematografiche» sono inserite le seguenti: «, se esercite da grandi
imprese, o del 60 per  cento  dei  medesimi  costi,  se  esercite  da
piccole o medie imprese»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per  gli
anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17,  comma
1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto,  in  favore
delle piccole e medie imprese, in misura  non  superiore  al  60  per
cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la  ristrutturazione
e   l'adeguamento    strutturale    e    tecnologico    delle    sale
cinematografiche,  per  l'installazione,  la   ristrutturazione,   il
rinnovo di impianti,  apparecchiature,  arredi  e  servizi  accessori
delle sale. 
        1-ter. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, cessa di  avere  efficacia
la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),
numero 2), punto i., del  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017. 
        1-quater.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  delle   sale
cinematografiche, per l'anno 2022  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per la realizzazione di campagne  promozionali  e  di
iniziative volte a incentivare  la  fruizione  in  sala  delle  opere
audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
        1-quinquies. All'articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000
euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino
all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta". 
        1-sexies. La disposizione di  cui  al  comma  1-quinquies  si
applica nei limiti delle risorse  appositamente  stanziate  e  previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
settore audiovisivo». 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis (Completamento del progetto di  risanamento  e  di
riconversione delle aree industriali di Brindisi e  di  Civitavecchia
ai fini dell'accelerazione della produzione di energia  elettrica  da
fonti rinnovabili,  del  rilancio  delle  attivita'  imprenditoriali,
della salvaguardia dei  livelli  occupazionali  e  del  sostegno  dei
programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale). - 1.  Al  fine
di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali
a  carbone  di  Cerano  a  Brindisi  e  di  Torrevaldaliga   Nord   a
Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di  transizione
ecologica ed energetica previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  nell'ambito  degli  importanti  progetti   di   comune
interesse europeo (IPCEI) per la  transizione  ecologica  del  Paese,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e' convocato,  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato  a
individuare   soluzioni   per    il    rilancio    delle    attivita'
imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e  per
il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo  imprenditoriale
delle aree  industriali  di  Brindisi  e  di  Civitavecchia,  con  la
partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e  degli
operatori  economici  nonche'   di   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  della  transizione
ecologica, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e del Dipartimento per le  politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
      2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma
1 non  da'  diritto  alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',
gettoni  di  presenza  o  altri   emolumenti   comunque   denominati.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
    All'articolo 25: 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «dal personale» sono  sostituite
dalle seguenti: «da personale»; 
        al terzo periodo, le parole: «30 marzo  2021,  n.  165»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-bis (Disposizioni per  favorire  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in  Italia).  -
1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio  nazionale  che,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  di  cui
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di  10.000
euro. 
      2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30  novembre
2022 e puo' essere richiesto una sola volta da  ciascun  beneficiario
per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1. 
      3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle
domande e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  10,  previa
presentazione di una richiesta, esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto  attuatore  di  cui  al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma
3,  ciascun  richiedente  deve  comunicare  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente  bancario  a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente
fornisce,  altresi',  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta: 
        a) di avere sede operativa  nel  territorio  nazionale  e  di
essere iscritto al Registro delle imprese della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 
        b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a  una  o
piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali  di  settore  di
cui al comma 1; 
        c)  di  avere  sostenuto  o  di  dover  sostenere   spese   e
investimenti per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni
fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 
        d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
        e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; 
        f) di non avere ricevuto altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo; 
        g) di essere a conoscenza delle finalita' del  buono  nonche'
delle spese e degli investimenti rimborsabili  mediante  il  relativo
utilizzo. 
      5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi  3
e 4, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia  il  buono  di
cui al comma 1 mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea. 
      6. Entro la data di scadenza del buono,  i  beneficiari  devono
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile  e'  pari
al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro  il
limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  All'istanza  di
rimborso e' allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le
spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso. 
      7. Il Ministero dello sviluppo economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo,  provvede  al  rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante  accredito  delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea. 
      8.  Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  possono  essere  adottate   ulteriori   disposizioni   per
l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la
predisposizione e la gestione della piattaforma di  cui  al  comma  3
possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti  in  house
dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel
limite  massimo  complessivo  dell'1,5   per   cento   dei   relativi
stanziamenti. 
      9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e alle condizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,   e   al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
      10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si
provvede, quanto a 24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
del presente decreto». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, quarto  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  106,
comma,  1,  lettera  a),  del»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 106, comma 1, lettera a),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al» e  dopo  le  parole:  «primo  periodo,  del»  e'
inserita la seguente: «medesimo»; 
      al comma 4: 
        alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  20
maggio 2022, n. 51,» e le parole: «corredata  da  attestazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»; 
        alla lettera b), dopo  le  parole:  «n.  21  del  2022»  sono
inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 51 del 2022,», le parole: «secondo le modalita'  previste  di  cui
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo  le  modalita'
previste dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di cui all'articolo» e le  parole:  «corredata
da  attestazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corredata  di
attestazione»; 
      al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51,»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al  tratto
viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale  n.  36.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1  milione
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190»; 
      al comma 7: 
        all'alinea: 
          al primo periodo, le parole: «e' istituto» sono  sostituite
dalle seguenti: «, e' istituito»; 
          al terzo periodo,  le  parole:  «al  quinto  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del  comma  7-bis»,  le  parole:
«integralmente   finanziati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«integralmente finanziati,», le  parole:  «relativi  al  Piano»  sono
sostituite dalle seguenti: «, relativi al  Piano»  e  le  parole:  «e
quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  e
quelli in relazione ai quali»; 
          al quarto periodo, le  parole:  «precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
      al primo capoverso: 
        all'alinea,  le  parole:  «Con  uno  o  piu'  decreti»   sono
sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o piu' decreti» e dopo  le
parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di  cui  al
comma 7»; 
        alla  lettera  e)   sono   premesse   le   seguenti   parole:
«determinazione delle»; 
        alla lettera f), le parole: «di cui al presente  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»; 
      al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti
locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter.  Per  gli  interventi
degli enti locali», le parole: «precedente periodo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 7-bis»,  le  parole:  «al  primo  periodo  del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7»  e  dopo
le parole: «degli interventi medesimi» e' inserito il seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
      al  comma  8,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «previsti
dall'accordo quadro» e' inserito il seguente  segno  d'interpunzione:
«,»; 
      al comma 11, dopo le parole:  «21  marzo  2022,  n.  21,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  20
maggio 2022, n. 51,»; 
      al comma 12: 
        al primo periodo, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti  di  cui  al
capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto  legislativo
n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo
I e qualora non applichino i prezzari regionali,»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «da  ANAS  S.p.A.»   sono
sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»; 
      dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
        «12-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
per quanto compatibili, anche  ai  contratti  pubblici  stipulati  ai
sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208»; 
      al comma 13,  le  parole:  «in  spesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla spesa». 
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento
di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per le procedure per le  quali
i bandi o gli avvisi con cui e' indetta la procedura  di  scelta  del
contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto  nonche',  in  caso  di
contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per  le
procedure in relazione alle quali, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  non  siano  stati
ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di  una
riforma complessiva del settore  dei  servizi  sostitutivi  di  mensa
finalizzata a garantire una maggiore funzionalita' del sistema  anche
attraverso la fissazione di una percentuale massima di  sconto  verso
gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti  agli  esercizi
convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica  l'articolo  144,
comma 6, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  al  quale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera  a),  le  parole:  "in  misura  comunque  non
superiore  allo  sconto  incondizionato  verso  gli  esercenti"  sono
soppresse; 
        b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura
non superiore al 5 per cento del valore  nominale  del  buono  pasto.
Tale sconto incondizionato remunera altresi' ogni eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti"». 
    L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 27 (Disposizioni urgenti in  materia  di  concessioni  di
lavori).  -  1.  Per  fronteggiare,  nell'anno  2022,   gli   aumenti
eccezionali dei prezzi  dei  materiali  da  costruzione  nonche'  dei
carburanti e dei prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza  della
grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui
all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma  5,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, possono procedere  all'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo  in  corso  di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure
di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro  il  31  dicembre
2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato. 
      2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto,  come
rideterminato ai sensi del comma 1,  e'  sottoposto  all'approvazione
del  concedente  ed   e'   considerato   nell'ambito   del   rapporto
concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita'  di
regolazione e di vigilanza del  settore,  ove  applicabili.  In  ogni
caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico  del  progetto  non  concorrono  alla
determinazione della remunerazione del capitale investito  netto  ne'
rilevano ai fini della durata della concessione. 
      3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per  lo
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella  citta'  di  Taranto
nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro  per  l'anno  2022  e  3,5
milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il
completamento della fase di progettazione  degli  interventi  per  la
realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto  compreso  tra  il
comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo  sviluppo  sostenibile  sono  stabilite  le  modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di  cui  al
presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai
fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario,  fermo
restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che  il
suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di  cui
al primo periodo». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, capoverso Art. 14-bis: 
      al comma 1, la parola: «stipula» e' sostituita dalla  seguente:
«stipulazione», le parole: «e' riconosciuto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»; 
      al comma 4: 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «dal  cronoprogramma»   sono
sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»; 
        alla lettera e), la parola:  «stipula»  e'  sostituita  dalla
seguente: «stipulazione»; 
      al comma 6,  alinea,  le  parole:  «parametri  inferiori»  sono
sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»; 
      al comma 8: 
        al primo periodo,  le  parole:  «e  il  raggiungimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»; 
        al secondo periodo, le  parole:  «iscritti  alle  discipline»
sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline»,
le parole: «alla rispondenza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
rispondenza» e le parole: «all'innalzamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'innalzamento»; 
      al comma 2, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione  dei
progetti di ricerca, alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 21, comma 2: 
          1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) definisce gli elenchi dei componenti  dei  comitati  di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20,  ai  fini  della  nomina  degli
stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca istituita presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis"; 
          2) alla lettera c) sono premesse le  seguenti  parole:  «se
previsto dai rispettivi bandi,»; 
          b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
          "Art. 21-bis (Struttura tecnica di valutazione dei progetti
di ricerca). - 1.  Al  fine  di  promuovere  il  coordinamento  delle
attivita' di  ricerca  delle  universita',  degli  enti  pubblici  di
ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza  e  incrementando  la
sinergia  e  la  cooperazione  tra  di  essi   e   con   il   sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi
strategici della ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di
politica  economica  di  crescita   della   produttivita'   e   della
competitivita'  del  Paese,  e'  istituita,   presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, una struttura tecnica  di  missione
di livello dirigenziale generale, denominata  'Struttura  tecnica  di
valutazione dei progetti di ricerca'. 
          2. La Struttura tecnica  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento
di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni: 
          a) valuta  l'impatto  dell'attivita'  di  ricerca,  tenendo
conto  dei  risultati   dell'attivita'   dell'ANVUR,   al   fine   di
incrementare   l'economicita',   l'efficacia   e   l'efficienza   del
finanziamento pubblico nel settore nonche' di attrarre  finanziamenti
del settore privato; 
          b)  nomina  i  componenti  dei  comitati   di   valutazione
nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21,  comma  2,  lettera
b); 
          c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando
l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21; 
          d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei  casi
di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  lettera  c),   provvede   allo
svolgimento,  anche  parziale,  delle  procedure  di  selezione   dei
progetti o programmi di ricerca di altri enti,  pubblici  o  privati,
previo accordo o convenzione con essi". 
        2-ter. La Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti  di
ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, introdotto dal comma 2-bis del presente  articolo,  in  aggiunta
alla  dotazione  organica  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, e' costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di
personale, delle quali una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello
generale, tre con qualifica dirigenziale di livello  non  generale  e
trentasei unita' appartenenti alla  III  area  funzionale,  posizione
economica F1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
autorizzato,  nell'anno  2022,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  con  contratto  di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  con   decorrenza   non
anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al
primo  periodo  del  presente  comma  tramite  l'avvio  di  procedure
concorsuali  pubbliche  o  mediante   lo   scorrimento   di   vigenti
graduatorie di  procedure  concorsuali  relative  a  tali  qualifiche
presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo
1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178.  Per
l'attuazione delle disposizioni del primo periodo  sono  autorizzate,
per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000  per  l'espletamento  delle
procedure concorsuali pubbliche e, a  decorrere  dall'anno  2022,  la
spesa di euro 541.000 annui  per  il  funzionamento  della  Struttura
tecnica di valutazione dei  progetti  di  ricerca.  Per  l'assunzione
delle unita' di personale  previste  al  medesimo  primo  periodo  e'
altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno  2022  e  di
euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo  periodo,  pari  a  euro
1.415.434 per l'anno 2022  e  a  euro  2.864.301  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma  6
dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti l'articolazione degli uffici e i  compiti  della  Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni  caso
ferme le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
previste dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165. 
          2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti
presentati nell'ambito dei bandi relativi ai  Progetti  di  rilevante
interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti  dal
Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  il  numero  massimo  dei
componenti dei comitati di valutazione  e  dei  revisori  esterni  e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando.
Nelle more dell'istituzione della Struttura  tecnica  di  valutazione
dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis  della  legge  30
dicembre 2010, n.  240,  introdotto  dal  comma  2-bis  del  presente
articolo, la nomina dei componenti dei comitati di  valutazione,  che
procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata  dal
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca,   di   cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010,  ed  e'  disposta
con  provvedimento   della   competente   direzione   del   Ministero
dell'universita' e  della  ricerca.  I  componenti  dei  comitati  di
valutazione e i  revisori  esterni  nominati  ai  sensi  del  secondo
periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri  bandi
relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione  nei
casi  di  incompatibilita'  o,  comunque,  in  ogni  altro  caso   di
necessita'. La determinazione dei compensi dei  soggetti  di  cui  al
primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  n.  229  dell'11  febbraio
2022,  con  oneri  a  carico  del  Fondo  per  la  valutazione  e  la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550,  della  citata  legge  n.  178  del  2020,   come   incrementato
dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della
ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104  del  2
febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,  in
deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle  procedure  di
valutazione per le quali  non  sono  stati  nominati,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni. 
          2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma
886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato, nei limiti  della  vigente  dotazione
organica, a procedere allo scorrimento, fino  al  numero  massimo  di
dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per  titoli  ed
esame  orale  per  la  copertura  di  venti  posti   di   funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, uffici  di  Roma,  di  cui  al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  84
del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione  del
personale dirigenziale delle  agenzie  fiscali  attraverso  procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 93, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  per  il
reclutamento  di  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale   del
Ministero dell'economia e delle finanze nelle  procedure  concorsuali
per titoli ed esami  bandite  dal  medesimo  Ministero  nel  triennio
2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata  ancora  svolta
la prova orale alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
la valutazione dei titoli, ferma restando  la  predeterminazione  dei
relativi criteri,  puo'  essere  effettuata  solo  nei  riguardi  dei
candidati  che  hanno  superato  la  prova  scritta  e  prima   dello
svolgimento delle  prove  orali,  in  deroga  alle  disposizioni  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  primo
periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»; 
      la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Patti  territoriali
dell'alta formazione per le imprese nonche' disposizioni  in  materia
di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1,  le  parole:  «o  rincari»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o dai rincari». 
    All'articolo 30: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «e  14-bis,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis». 
    Nell capo III del titolo I, dopo l'articolo  30  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 30-bis (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni).
- 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 44: 
          1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Le disposizioni dell'articolo  51,  comma  3,  sono
applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  risultino  gia'  realizzate  su  beni
immobili detenuti dagli  operatori  in  base  ad  accordi  di  natura
privatistica"; 
          2) al comma 10, primo periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," le parole: "ove
previsto," sono sostituite  dalle  seguenti:  "ove  ne  sia  previsto
l'intervento,"; 
        b) all'articolo  47,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui
al presente comma  rientrano  tra  gli  interventi  non  soggetti  ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
n. 31"; 
        c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:
"dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o  di  diritti  reali
sugli stessi" e le parole: "puo'  esperirsi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'operatore puo' esperire"; 
        d) all'articolo 55,  comma  4,  dopo  le  parole:  "emana  il
decreto d'imposizione della  servitu'"  sono  inserite  le  seguenti:
"entro   quindici   giorni   dalla   richiesta   dell'intervento   di
installazione  o   di   manutenzione   di   reti   di   comunicazione
elettronica"». 
    Alla  rubrica  del  titolo  II,  la  parola:   «accoglienza»   e'
sostituita dalle seguenti: «di accoglienza». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole:  «dei  datori  di
lavoro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma  4,  dopo  la  parola:  «convertito»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a  4»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, primo periodo, le  parole:  «e  reddito  personale»
sono sostituite dalle seguenti: «,  e  di  reddito  personale»  e  le
parole: «di  previdenza  sociale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della previdenza sociale»; 
      al comma 4, le parole: «e ogni  altra»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e da ogni altra»; 
      al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a  6»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono  valutate  come
al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio
previsto al»; 
      al comma 11: 
        al primo periodo, dopo le parole: «del  presente  decreto  e»
sono inserite le seguenti: «che sono»; 
        al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite
dalle seguenti: «e non devono essere»; 
        al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»; 
        al comma 14, primo periodo, dopo le  parole:  «nel  2021»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al comma 15, primo periodo, dopo le  parole:  «nel  2021»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al comma 18: 
          al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei»  e'  inserita
la seguente: «familiari» e le parole:  «di  cui  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»; 
          al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite
dalle seguenti: «ai nuclei»; 
        al comma 19, le parole: «L'indennita'» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le indennita'» e la parola: «concorre» e' sostituita dalla
seguente: «concorrono»; 
        al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
      «Art. 32-bis  (Indennita'  per  il  personale  dell'Ispettorato
nazionale  del  lavoro).  -  1.  Al  fine  di   dare   riconoscimento
all'impegno straordinario  richiesto  per  il  contrasto  del  lavoro
sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  e  per
l'attuazione  delle  misure  previste   nel   PNRR,   ai   dipendenti
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' attribuita, per l'anno 2022,
un'indennita'  una  tantum  nelle  misure  e  secondo  i  criteri  da
stabilire  con  decreto  del  direttore  del   medesimo   Ispettorato
nazionale del lavoro, adottato sentite  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative e nei limiti delle  risorse  di
cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate
del personale delle aree e per la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro  10.455.680  e  di
euro 781.783 per l'anno 2022. 
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari  a  euro  11.237.463  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art. 33-bis (Proroga dell'indennita' per  i  lavoratori  delle
aree di crisi industriale complessa).  -  1.  All'articolo  1,  comma
251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31
dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31  dicembre
2022". 
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari a 1,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole:  «da  ANPAL  Servizi  Spa»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla societa' ANPAL Servizi Spa,» e dopo
le parole: «dal  1°  giugno  2022»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, le parole: «tra  ANPAL»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tra l'ANPAL»; 
      al comma  2,  le  parole:  «quantificati  in  non  oltre»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»; 
      al  comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:  «ad  ANPAL»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL». 
    Dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
      «Art. 34-bis (Modifica  all'articolo  4, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26). - 1. Dopo il  comma  9-bis  dell'articolo  4  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' inserito il seguente: 
        "9-ter. Le offerte di  lavoro  congrue  di  cui  al  presente
decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7  del
presente  articolo  direttamente  dai  datori  di   lavoro   privati.
L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua  da  parte  dei
beneficiari di cui al medesimo comma 7 e' comunicata  dal  datore  di
lavoro privato al centro per  l'impiego  competente  per  territorio,
anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le modalita'  di  comunicazione  e  di  verifica  della
mancata accettazione dell'offerta congrua"». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro  energia»  sono
sostituite dalle seguenti:  «del  rincaro  dei  prezzi  dei  prodotti
energetici» e  le  parole:  «con  dotazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con una dotazione»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole:  «e  del  Ministro  delle
infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e  con  il  Ministro
delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'acquisto». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  la  parola:  «costituisce»  e'  sostituita
dalla seguente: «costituiscono»; 
        al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle stesse»; 
        al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «1° aprile»; 
        al quarto periodo, dopo le parole: «dal  presente  comma»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di
euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e  dopo  le
parole: «nel primo trimestre 2022»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis (Interpretazione autentica di  norme  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  in  materia
di    servizi    di    trasporto    di    persone    per    finalita'
turistico-ricreative). - 1. Le disposizioni dell'articolo  10,  primo
comma, numero 14), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter),
e parte III, numero 127-novies), allegata  al  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  si  interpretano  nel
senso  che  esse  si  applicano  anche  quando  le  prestazioni   ivi
richiamate  siano  effettuate  per  finalita'   turistico-ricreative,
indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le  rende,  sempre
che le stesse  abbiano  ad  oggetto  esclusivamente  il  servizio  di
trasporto di persone e non  comprendano  la  fornitura  di  ulteriori
servizi, diversi da quelli accessori ai sensi  dell'articolo  12  del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972.
L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle  mere
prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto». 
    Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
      «Art. 37-bis (Misure per favorire l'incremento dell'offerta  di
alloggi in locazione per  uso  residenziale  di  lunga  durata  nella
citta' storica di Venezia). - 1. Al  fine  di  favorire  l'incremento
dell'offerta di alloggi in locazione per uso  residenziale  di  lunga
durata e la residenzialita' nel centro storico nonche' di tutelare il
patrimonio storico-artistico e ambientale di  rilevanza  mondiale  la
cui salvaguardia e' obiettivo di preminente  interesse  nazionale  ai
sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia puo': 
        a) integrare i propri strumenti  urbanistici  con  specifiche
disposizioni regolamentari per definire, in  modo  differenziato  per
ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro  storico  e  alle
isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la
destinazione degli immobili residenziali ad  attivita'  di  locazione
breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Le
disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i  presupposti  di
cui al primo periodo nel rispetto dei principi  di  proporzionalita',
di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo  conto
della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni
brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione  a  una
sola unita' immobiliare; 
        b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari,  che
lo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a) per  una  durata
superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno
solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e  della
categoria funzionale dell'immobile. 
      2. Il regolamento comunale di cui  al  comma  1  e'  aggiornato
periodicamente in  considerazione  dell'andamento  della  popolazione
residente ed e' adottato nel rispetto  delle  disposizioni  regionali
vigenti in materia». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo». 
    All'articolo 39: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Al  fine  di  sostenere  le   federazioni   sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti  di  promozione
sportiva e le associazioni e societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la
sede operativa nel territorio dello Stato e  operano  nell'ambito  di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24  ottobre  2020,  i
termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere  a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  come  prorogati
dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022.  I  versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e  interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato». 
    Nel capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  39  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 39-bis (Disposizioni  in  favore  delle  associazioni  di
volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale). - 1.
E' concesso un contributo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2022  in
favore  delle  associazioni  di  volontariato  operanti   nell'ambito
dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto  dei  materiali  connessi
allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190». 
    All'articolo 40: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «del  Servizio  sanitario»  e'
inserita la seguente: «nazionale»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "spesa  per
energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e gas"; 
          b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
          "6.1. In relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6,  la
verifica  a  consuntivo  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  non  deve  comportare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  rispetto  a  quanto
gia' stanziato per le finalita' di cui al medesimo articolo"»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
abbiano approvato e trasmesso alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati  in
data successiva al termine del 30 aprile 2022, non  si  applicano  le
restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di  approvazione
dei rendiconti previste in materia  di  assunzioni  dall'articolo  9,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli
enti  locali  di  cui  al  primo  periodo   possono   altresi'   dare
applicazione alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  1091,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione  di  parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria  e  della  tassa
sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e  all'incentivazione
del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate. 
        5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi
di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani,   in
corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione  derivanti  dalle
attuali criticita' dei mercati dell'energia e  delle  materie  prime,
per il 2022 i comuni possono  prevedere  riduzioni  della  tassa  sui
rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui  al  comma
668  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147,
utilizzando,  ai  fini  della  copertura  delle  conseguenti   minori
entrate,  gli  eventuali  avanzi  vincolati  derivanti  dal   mancato
utilizzo dei fondi emergenziali erogati  nel  biennio  2020-2021.  Ai
fini di  cui  al  primo  periodo,  le  deliberazioni  riguardanti  le
relative riduzioni possono essere approvate,  in  deroga  ai  termini
previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022». 
    Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
      «Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei comuni,  delle
unioni di comuni, delle province e delle citta' metropolitane). -  1.
I comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane,
in via eccezionale e derogatoria  per  il  solo  anno  2022,  possono
destinare i proventi effettivamente  incassati  di  cui  all'articolo
142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4,  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
nonche' le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per
la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a  pagamento,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del  medesimo  codice,
nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e  competenza,
a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. 
      2.  Gli  incassi  di  cui  al  comma  1  si  riferiscono   agli
accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione  delle
eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti». 
    L'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 41 (Contributo alle province e alle citta'  metropolitane
per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione
e dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei   veicoli   a   motore,   nonche'
destinazione di risorse alla citta' metropolitana di Roma  Capitale).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo con una dotazione pari a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli  anni  2022,  2023  e  2024,  in  relazione   alle   necessita'
conseguenti alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
ad esclusione della citta' metropolitana di Roma Capitale, che  hanno
subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale
di  trascrizione  o  dell'imposta  sulle  assicurazioni   contro   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore (RC  Auto),  come  risultante  dai  dati  a  disposizione  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto
al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno  2024.
Il fondo di cui  al  primo  periodo  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      2. Al fine di  destinare  alla  citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale risorse per la gestione delle spese correnti,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione pari a 60 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022,
2023 e 2024. 
      3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  80
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58». 
    All'articolo 42: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  «seicentomila»  e'
sostituita dalla seguente: «cinquecentomila»; 
      al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4» e dopo le parole:  «70  milioni»
sono inserite le seguenti: «di euro»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Al fine di rafforzare  il  progetto  "Ecosistemi  per
l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel
quadro del Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  e'  stanziata  la  somma  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,  a  valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate  allo
scorrimento,  nei  limiti  della  capienza,  della  graduatoria   dei
progetti valutati come idonei nell'ambito della  procedura  attuativa
del citato programma,  ma  non  finanziati  per  insufficienza  della
dotazione  finanziaria  originariamente  prevista.  Le  modalita'  di
controllo, di monitoraggio, di assegnazione  e  di  erogazione  delle
risorse sono stabilite con decreto del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre  2022,  in  coerenza
con le previsioni del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il  medesimo  decreto
e'  approvato  un   cronoprogramma   procedurale   che   prevede   la
stipulazione della convenzione per la concessione  delle  sovvenzioni
entro  il  31  dicembre  2022  e,  a  partire  da   tale   data,   il
raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi  e   finali   nell'ambito
temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021. 
        5-ter. Il fondo di cui all'articolo  30,  comma  14-ter,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
        5-quater. Per gli interventi in conto  capitale  connessi  al
PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome
di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  le  province
destinatarie  del  finanziamento,  e'  individuato  il  Piano   degli
interventi e sono adottate le schede  progettuali  degli  interventi,
identificati dal codice unico di progetto, contenenti  gli  obiettivi
iniziali,  intermedi   e   finali   determinati   in   relazione   al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con  la
Commissione europea  nell'ambito  del  PNRR.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
      alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono  in  procedura»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  le  quali   e'   in   corso
l'applicazione della procedura» e le parole:  «presso  il  Ministero»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «nello  stato  di  previsione  del
Ministero»; 
      al comma 2, le parole: «e trasmesso  alla  BDAP  al  30  aprile
2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla  BDAP  al  30
giugno 2022», le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 15 ottobre 2022», le parole: «parte o tutte le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel  caso  di  deliberazione
delle misure di cui alla lettera a) del  comma  572  dell'articolo  1
della legge n. 234 del 2021, l'incremento  dell'addizionale  comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  non  puo'  essere
superiore a  0,4  punti  percentuali  e  l'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco portuale e aeroportuale non puo' essere  superiore
a 3 euro per passeggero»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 luglio 2022»; 
        dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Alle
riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati  dall'Associazione
nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il  tavolo
termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni
entro il 30 settembre 2022»; 
        al  quarto  periodo,  le  parole:   «rimborsi   spese»   sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»; 
      al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «entro  i  termini
stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle
seguenti:  «delle  misure  concordate  entro  i   termini   stabiliti
nell'accordo»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale   previsti   dall'articolo
243-bis del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
quelli  di  presentazione  dell'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo  testo  unico,
in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano  sottoscritto
gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e  al  comma  572
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e  fino  al  31
dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di  cui
al comma 3 del  presente  articolo,  senza  che  sia  successivamente
intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della
sospensione disposta ai sensi del primo periodo  del  presente  comma
tengono conto delle misure previste dall'accordo»; 
      al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022»; 
      al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'obiettivo intermedio». 
    All'articolo 44: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  20
maggio 2022, n. 51,»; 
        alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
51 del 2022,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unita' ivi indicate»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 45: 
      al comma 1, capoverso 2, la parola:  «istituto»  e'  sostituita
dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma
1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 2, quarto periodo, le parole: «legge 5 aprile 1987, n.
183» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 aprile 1987, n. 183». 
    All'articolo 47: 
      al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto  legislativo  n.
28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto  legislativo  28
gennaio»; 
      ai commi 8, terzo periodo, e  12,  primo  periodo,  la  parola:
«stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»; 
      al comma  11,  secondo  periodo,  le  parole:  «,  prima  della
predetta scadenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prima  della
predetta scadenza,»; 
      al comma 13, secondo periodo, le  parole:  «e  delle  finanze,»
sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»; 
      ai commi 15 e 16, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «bilancio
generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui  al
comma 14,»; 
      al comma 16, secondo periodo, le parole:  «il  Ministero»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto»  e'
soppressa; 
      al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1, le parole: «crisi Ucraina»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «crisi ucraina». 
    Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 48-bis (Ulteriori misure per la  gestione  delle  risorse
oggetto  di  congelamento  a  seguito  della  crisi  ucraina).  -  1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,  dopo
il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        "7-bis. Nel caso in cui per le attivita' di custodia  di  cui
ai commi da  1  a  6  si  renda  necessario  attribuire  la  bandiera
nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136  e
743 del codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi  da
diporto, come definite dall'articolo 3 del codice  della  nautica  da
diporto, di cui al decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  i
predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate  ai
sensi del presente decreto, non risultano piu' iscritti presso  alcun
registro pubblico, neanche straniero, possono essere  temporaneamente
iscritti a  nome  dell'erario  dello  Stato,  rispettivamente,  nelle
matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e  756  del  codice
della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto previsto dall'articolo  15  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171.  Ai  fini   della   predetta
iscrizione, non e' richiesta  alcuna  documentazione  tecnica  ed  e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione  del
provvedimento che dispone la misura  di  congelamento  e,  fino  alla
restituzione all'avente diritto con conseguente  cancellazione  dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali,  i  predetti  beni
sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  diritto   o   tariffa   connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di  congelamento  e'
sospeso il termine per l'appuramento  di  cui  all'articolo  217  del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28  luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita',  delle  strutture  portuali  e  aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione  a
titolo   gratuito.   I   contratti   concernenti   il    mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di  bordo  dei  beni  di  cui  al
presente   comma,   compresi   quelli    relativi    alla    gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo,  sono  sottoposti  alla  stessa  disciplina  normativa,  anche
fiscale,  applicata  al  momento  dell'adozione   della   misura   di
congelamento.  Le  decisioni  riguardanti  l'attivita'  di  custodia,
manutenzione e gestione dei  beni  di  cui  al  presente  comma  sono
adottate  dall'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con   le   strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile,  in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento. 
        7-ter.  Durante  la  vigenza  della  misura   e   fino   alla
restituzione delle risorse economiche congelate  all'avente  diritto,
e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti,  il  cui
presupposto impositivo consista  nella  titolarita'  del  diritto  di
proprieta' o nel possesso delle stesse. In caso di  cessazione  della
misura  di  congelamento,  contestualmente  alla  restituzione  delle
risorse  economiche  all'avente  diritto,  l'Agenzia  del  demanio  o
l'amministratore ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e
agli altri enti competenti, che provvedono  alla  liquidazione  delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il  periodo
di durata della predetta misura e fino alla  restituzione  all'avente
diritto". 
      2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "I  membri
del Comitato durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati
una sola volta"; 
        b)  il  settimo  e  l'ottavo  periodo  sono  sostituiti   dai
seguenti: "La partecipazione  alle  riunioni  del  Comitato  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle
riunioni del  Comitato  spettano  gli  eventuali  rimborsi  di  spese
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  di
missione, ai  cui  oneri  si  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente". 
      3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter,  comma
2,  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata  di
6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      Art. 48-ter (Ulteriori disposizioni  a  favore  di  migranti  e
rifugiati). - 1. Al fine di consentire ai  migranti  e  ai  rifugiati
presenti in Italia di usufruire di  livelli  adeguati  di  assistenza
socio-sanitaria  ed  educativa   e   di   supporto   nell'inserimento
socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18
agosto 2015, n. 141, dopo le parole:  "e  successive  modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "di migranti e rifugiati"». 
    All'articolo 49: 
      al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma  1,  dopo  le  parole:
«decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,» sono inserite  le  seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.
215,»; 
      al comma 4, le parole:  «trova  applicazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «si applica», le  parole:  «da  Consip  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e  dopo  le  parole:
«3-quater» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 6, la parola: «stipula» e' sostituita dalla  seguente:
«stipulazione»; 
      al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri»  sono
inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,». 
    All'articolo 50: 
      al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le  parole:
«n. 2015/760, relativo ai  fondi  di  investimento  europei  a  lungo
termine, e n. 2017/1131» sono sostituite dalle  seguenti:  «2015/760,
relativo  ai  fondi  di  investimento  europei  a  lungo  termine,  e
2017/1131»; 
      al comma 3, le parole: «del 23 ottobre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019». 
    All'articolo 51: 
      al comma 1, le parole: «euro 7.004.500» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 10.236.500»; 
      al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a 5 milioni»; 
      al comma 4, le parole: «pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.836.500  euro  per  l'anno
2022», le parole:  «quanto  a  8,6  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quanto a 11,832 milioni»,  le  parole:  «per  l'anno  2022
mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante»
e  le  parole:  «della  cultura,  e  quanto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della cultura e, quanto»; 
      al comma 8, lettera d),  numero  2),  la  parola:  «1-bis)»  e'
sostituita dalla seguente: «1-bis»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
          a)  la  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  174   e'
sostituita dalla seguente: 
          "a) Comando unita' mobili e Comando  unita'  specializzate,
ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni
di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti  dei
comandi dipendenti"; 
          b)  all'articolo  174-bis,  comma  2-ter,  le  parole:  "il
Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando  carabinieri
per la tutela della biodiversita' e dei parchi" sono sostituite dalle
seguenti: "il Comando carabinieri  per  la  tutela  forestale  e  dei
parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'"; 
          c)  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  826   e'
sostituita dalla seguente: 
          "a) generali di divisione o di brigata: 1"; 
          d)  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  827   e'
sostituita dalla seguente: 
          "a) generali di divisione o di brigata: 1"; 
          e)  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  828   e'
sostituita dalla seguente: 
          "a) generali di divisione o di brigata: 1"; 
          f)  la  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  1047  e'
sostituita dalla seguente: 
          "a) presidente: non inferiore a generale di divisione". 
        8-ter.  Tenuto   conto   delle   specifiche   e   particolari
circostanze che  caratterizzano  le  operazioni  svolte  dalle  forze
speciali  delle  Forze  armate  e  della  necessita'   di   garantire
l'immediatezza e la continuita'  degli  interventi  di  soccorso,  e'
istituita la  qualifica  del  "soccorritore  militare  per  le  forze
speciali",  in  possesso  di  titolo   conseguito   all'esito   della
frequentazione  di  appositi  corsi  di  formazione,  il  quale  puo'
effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle  funzioni
vitali e per il supporto di base e avanzato nella  fase  di  gestione
pre-ospedaliera del traumatizzato. 
        8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto
con il Ministro della salute, da adottare  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  i   percorsi   di
formazione, da  attivare  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente per le finalita' formative, per  l'accesso  alla
qualifica di cui al comma 8-ter, nonche' i limiti e le  modalita'  di
intervento dei soccorritori militari per le forze speciali». 
    Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 51-bis (Disposizioni concernenti il sistema delle  camere
di commercio della Regione  siciliana).  -  1.  All'articolo  54-ter,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole:  "camere  di  commercio  accorpate"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "camere di commercio oggetto di  accorpamento"  e  dopo  le
parole: "di comprovata esperienza  professionale"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", che provvede all'adozione di ogni  atto  strumentale  ai
fini dell'accorpamento di cui al presente comma e  della  successione
nei rapporti giuridici esistenti, anche  nella  fase  transitoria  di
liquidazione delle camere di commercio accorpate". 
      Art. 51-ter (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per
inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2). -  1.  All'articolo  4-sexies  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1: 
          1) alla lettera a), le  parole:  "1°  febbraio  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022"; 
          2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono
inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del  ciclo
vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole:
"nel  rispetto  delle  indicazioni  e  nei"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "neanche oltre i"; 
          3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono
inserite le seguenti:  ",  dopo  aver  concluso  il  ciclo  vaccinale
primario, alla data del 15 giugno  2022"  e  la  parola:  "entro"  e'
sostituita dalle seguenti: "neanche oltre"; 
        b) al comma 6, primo periodo,  la  parola:  "centottanta"  e'
sostituita dalla seguente: "duecentosettanta"». 
    All'articolo 52: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
p), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' fissato, per
le societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021». 
    Dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente: 
      «Art. 52-bis (Disposizioni in materia di societa'  benefit).  -
1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  possono  essere  utilizzate,  per
l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022. 
      2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: ", per l'anno 2021" sono soppresse. 
      3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190». 
    All'articolo 54: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. All'articolo 10  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2, lettera b): 
          1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Entro
i suddetti limiti di massa  complessiva,  il  trasporto  puo'  essere
effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati  aventi
un numero di assi superiore a quello indicato"; 
          2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di  veicoli
a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'"; 
          b) al comma 10-bis: 
          1) alla lettera b), alinea, dopo le parole:  "complessi  di
veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'"; 
          2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle  more
dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o  b),  ivi
comprese  le  eventuali  misure,  anche  di  natura  organizzativa  o
gestionale, di mitigazione del  rischio  applicabili,  comunque,  non
oltre il 30 settembre 2023"». 
    All'articolo 55: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «21  marzo  2022,  n.  21,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51,». 
    All'articolo 56: 
      al comma 2: 
        al primo periodo, la parola: «operati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «operate»; 
        al terzo periodo, le parole:  «,  ai  relativi  oneri,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»; 
        al quarto periodo,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  178,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  1,
comma 178, lettera b),»; 
      al comma 3, capoverso 7-bis, primo  periodo,  le  parole:  «del
CIPESS»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «del    Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)» e le parole:  «d'intesa  con  il  Ministro  per
l'economia e le  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,». 
    All'articolo 58: 
      al comma  1,  le  parole:  «del  decreto-legge  1  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al fine  di  finanziare  interventi  di  cooperazione
multilaterale  o  bilaterale  nell'ambito  delle  attivita'  di   cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  e'
autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022.  Agli  oneri
derivanti dal  primo  periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle   risorse
giacenti nel conto corrente di tesoreria  n.  29814,  intestato  alla
societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata,  relativo  al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per  la
gestione, erogazione e monitoraggio  delle  risorse  finanziarie  del
Ministero della transizione  ecologica  destinate  alla  cooperazione
internazionale,  sottoscritta  con  la  societa'  Cassa  depositi   e
prestiti  in  data  11  ottobre  2021,  in  esecuzione  del   decreto
direttoriale  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio  2016,  modificato
con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15
luglio 2016»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «indebitamento  netto,   in»   sono
sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite
dalle seguenti:  «indebitamento  netto,  a»  e  le  parole:  «5.163,3
milioni di euro per l'anno 2025,» sono soppresse; 
        alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter
e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti,  di
competenza e di  cassa,  delle  missioni  e  dei  programmi  indicati
nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi  ivi
specificati». 
    Dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente: 
      «Art. 58-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione». 
    All'allegato 1: 
      alla sezione B: 
        al paragrafo 3, la parola: «declinati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «specificati»; 
        al paragrafo  7,  primo  periodo,  la  parola:  «declina»  e'
sostituita dalla seguente: «specifica»; 
        al paragrafo 8, la parola: «declinati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «previsti»; 
        al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti»  e'
inserita la seguente: «a»; 
        al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla sezione E: 
        al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite
dalle seguenti: «recupero dei crediti»; 
        al paragrafo 2, le  parole:  «direttamente  le  attivita'  di
recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti:  «le  attivita'
di recupero dei crediti direttamente». 
    L'allegato 2 e' sostituito dal seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    Dopo l'allegato 3 e' inserito il seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    All'allegato 4: 
      le parole: «(importi in milioni di euro) - (importi in  milioni
di euro)» sono sostituite dalle seguenti:  «(importi  in  milioni  di
euro)».

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