Procedure negoziate nel periodo emergenziale
La prima caratteristica comune, evidentemente, è che i procedimenti in parola possono essere utilizzati dal RUP se l’atto che avvia il procedimento viene adottato nel range temporale, che per intendersi, potremmo definire “emergenziale” ovvero, secondo le modifiche apportate dalla legge di conversione dal 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della legge) fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta quindi, delle previsioni in deroga che, come già ampiamente ripetuto, non possono considerarsi obbligatorie ma solo facoltative (non a caso si parla di previsioni in deroga) fermo restando che lo stesso legislatore (praticamente) “induce” il RUP ad optare per l’utilizzo imponendo l’aggiudicazione dell’appalto entro 4 mesi (nel caso in cui sia possibile esperirere le procedure negoziate sotto soglia) ed entro 6 mesi nel caso delle procedure aperte “imposte” anche nel periodo emergenziale ma con termini abbreviati.
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