Le violazioni tributarie non definitivamente accertate: l’art. 16 comma 4 del D.lgs. 472/1997

L’art. 95 comma 2 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) prevede, quale causa di esclusione dalla procedura di appalto, quella dell’operatore economico il quale abbia commesso violazioni non definitivamente accertate degli obblighi di natura fiscale

Stefano Taddeucci 13 Agosto 2024
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Ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.lgs. 472 del 18.12.1997 (di seguito “D.lgs.”), “se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18”.
 
Mettiamo il caso in cui Tizio sia stato designato aggiudicatario di un appalto di importo inferiore ad € 40.000,00, soglia che legittimava la stazione appaltante (di seguito SA), ai sensi dell’art. 52 del Codice, a procedere all’affidamento sulla base della sola autodichiarazione dei requisiti.

Nel lasso di tempo intercorso tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, la SA, nel procedere alla verifica a campione dei requisiti, ha estratto a sorte proprio Tizio, ed ha riscontrato che, a carico del medesimo, era stato emesso l’atto di contestazione di cui all’art. 16 comma 4 sopra citato.

La stessa SA ha accertato che Tizio, non soltanto non ha proposto istanza di definizione agevolata della sanzione, ma non ha neanche depositato le deduzioni difensive.

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