Le verifiche sul socio persona giuridica: problema risolto? Anche no…

A cura di Massimo Gentile – Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi

Massimo Gentile 19 Settembre 2022
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Il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare la questione concernente la rilevanza o meno delle cause di esclusione ex articolo 80, a carico del “socio unico persona giuridica” e degli eventuali correlati obblighi dichiarativi in capo a quest’ultimo.

Prima di entrare nel merito della pronuncia vale la pena operare un sintetico riassunto dei termini della questione.

Tutto nasce (tanto per cambiare…) da una non particolarmente felice formulazione di una previsione di legge e, nello specifico, di quella contenuta all’articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 – e prima all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 – laddove è precisato che “l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi”, tra gli altri, nei confronti del “socio unico persona fisica”.

Qualche anno fa, il Consiglio di Stato, con due, invero sorprendenti, pronunce della sezione V (23 giugno 2016, n. 2813 e 30 giugno 2017, n. 3178), aveva affermato che “non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazione la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica”, atteso che “la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti”.

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