Il rigore del suesposto principio è temperato da talune eccezioni, quali, ad esempio, la previsione dell’art. 162, comma 3 del DPR n. 207 del 2010 (art. 135, D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo cui “ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori”.
Per contro, all’Amministrazione è invece riconosciuto, di fronte all’appaltatore, il diritto di apporre variazioni e addizioni all’opera, sia che si tratti di appalto a prezzi unitari, che di appalto a forfait, ed è, corrispondentemente, sancito, l’obbligo dell’appaltatore di eseguire le une e le altre nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 161 e 162 del DPR n. 207/20103 (rispettivamente, art. 14 cap. gen. Min. ll. pp., del 1962, poi art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e refluito nell’art. 10, comma 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e, art. 135, D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11, D.M. LL.PP. n. 145/2000).
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