Non si applica la disciplina sulle ritenute e compensazioni negli appalti, prevista dall’art. 17
bis del decreto legislativo n. 241/1997, se l’impresa subappaltatrice è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e produce il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l’ammissione a tale procedura, ancorché non sia stato eseguito il versamento delle ritenute afferenti il periodo precedente l’ammissione alla procedura: è quanto affermato dall’
Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 525/2021, pubblicata lo scorso 3 agosto, con la conseguenza che l’affidatario potrà effettuare il pagamento dei corrispettivi trattenuti alla suddetta impresa subappaltatrice.
Per meglio chiarire la problematica, giova ricordare che l’art. 4 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto nel decreto legislativo n. 241/1997 l’art. 17-bis, rubricato Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera; detta norma reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
CONTINUA A LEGGERE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento