Le riserve negli appalti di lavori pubblici dopo il d.lgs. 209/2024 (correttivo)

Marco Agliata 22 Gennaio 2025
Modifica zoom
100%

Nel d.lgs. 36/2023 l’istituto delle riserve è regolato, in dettaglio, dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 e delle variazioni secondarie (più che altro relative ai compiti delle figure interessate) apportate dal d.lgs. 209/2024 che stabiliscono, in linee generali, alcuni elementi relativi all’applicabilità delle richieste dell’Appaltatore.

L’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’Appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Questo istituto è, comunque, finalizzato a consentire all’Appaltatore dei lavori, nel caso durante la realizzazione delle opere si siano verificati o resi necessari interventi non previsti e che hanno costituito un costo aggiuntivo, di chiedere il ristoro dei maggiori costi argomentando le proprie ragioni in sede tecnica e contabile.

CONTINUA A LEGGERE….

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento