Nel caso esaminato la clausola, correttamente, veniva declinata anche nella legge di gara con la previsione – in relazione all’accordo quadro siglato -, che “nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della (…) convenzione sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, nei termini posti dall’art. 106 comma 12 dlgs n. 50/2016“.
Ai sensi della disposizione in parola, “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto“.
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