Con le nuove Linee guida n. 4, l’ANAC, oggettivamente, ha modificato il concetto di procedura negoziata come finora è stato concepito
Il pregresso codice, che ne conteneva la definizione (art. 3, comma 40) chiariva che “Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata”.
Con il nuovo codice, pur richiamando ripetutamente la fattispecie, il legislatore ha preferito non ribadirne la definizione.
La procedura negoziata, evidentemente, sintetizza – tra gli altri – il procedimento utilizzabile previsto dall’ articolo 36 del codice ed in particolare nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e, quindi, per gli affidamenti semplificati di importo pari o superiore ai 40mila euro e fino al milione di euro per i lavori.
Oltre, la procedura negoziata senza bando rimane contingentata nei limiti di cui all’ articolo 63 del codice e, pertanto, con le classiche ed imprescindibili connotazioni legittimanti.
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Procedure negoziate, sottosoglia e affidamenti diretti dopo l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4 Lamezia Terme (CZ) 14 maggio 2018 – Napoli 22 maggio 2018 – Rimini 5-6 giugno 2018 – Cagliari 12 giugno 2018 |
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