Legge Europea 2020, modifiche al Codice appalti: subappalto e irregolarità contributive
SUBAPPALTO
Viene abrogata definitivamente, in risposta parziale alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione UE all’Italia in data 24 gennaio 2019 (procedura di infrazione n. 2018/2273), la previsione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori contenuta nell’art. 105, comma 6, del Codice, e viene contestualmente posto fine all’attuale regime di sospensione di tale regola con la soppressione dell’art. 1, comma 18, del decreto Sblocca-cantieri. Di conseguenza, viene modificato in via altrettanto definitiva anche l’art. 80 del Codice, nelle parti in cui è contemplato l’obbligo – oggi parimenti sospeso – di esclusione dei concorrenti per mancato possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subappaltatori indicati nella terna (commi 1 e 4).
IRREGOLARITA’ FISCALI E CONTRIBUTIVE
Viene reintrodotta, all’interno dell’art. 80, comma 4, del Codice, la previsione dell’obbligo di esclusione dei concorrenti da una gara anche per la sussistenza di irregolarità fiscali e contributive gravi che non siano state definitivamente accertate, come previsto dalle Direttive comunitarie e come già disposto dal decreto Sblocca-cantieri. Tale nuova regola non era stata tuttavia confermata in fase di conversione del decreto, lasciando i rilievi della Commissione UE, formulati nella medesima lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019, senza alcuna risposta legislativa.
Entrambe le modifiche troveranno applicazione con riferimento ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge europea 2020.
Documenti collegati
Legge europea 2020 bozza 4 febbraio 2020
Vedi anche
Legge europea 2020: un’occasione persa per rivedere la disciplina del subappalto
di Alessandro Massari
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