S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 1/12/2016)
Premessa
Il 16 novembre,l’ANAC con la deliberazione n. 1190 ha approvato anche la linea guida (o linee guida – nel prosieguo solo LG) n. 5 relativa ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
LG da ritenersi vincolante – la cui entrata in vigore è rimessa all’adozione dello specifico regolamento che disciplinerà il funzionamento dell’Albo e quindi all’operatività di questo – e che esige, per non pochi aspetti, una modifica dell’articolo 77 del codice prontamente richiesta dall’autorità anticorruzione con specifico atto di segnalazione presentato al Governo.
La commissione nel sotto soglia comunitario
Tra le questioni di maggior rilievo – e che esigono una riscrittura dell’articolo 77 come anche l’autorità anticorruzione ha ammesso – insiste quella dei membri interni della commissione ed in special modo del presidente di commissione negli appalti nel sotto soglia comunitario.
In primo luogo – novità rispetto allo schema – nella LG definitiva si legge che “è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime”.
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