Le modifiche sostanziali e non sostanziali nelle variazioni dei lavori dopo il correttivo

Marco Agliata 5 Marzo 2025
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La distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali si rende necessaria principalmente, ma non solo, nella fase delle modifiche del contratto in corso di esecuzione dei lavori per poter verificare l’applicabilità di varianti senza una nuova procedura di affidamento come nel caso (articolo 120, comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023) di varianti in corso d’opera emerse per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

In particolare nel caso del subentro di un nuovo contraente che sostituisce l’aggiudicatario a condizione che questo non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice e sempre in applicazione delle condizioni previste dall’articolo 124 del d.lgs. 36/2023.

Altro elemento di evidenza per il riconoscimento delle caratteristiche delle modifiche è costituito dal disposto del comma 5 dello stesso articolo 120 che prescrive la possibilità che siano sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

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