L’esatta configurazione e collocazione della determinazione c.d. unica (di cui all’articolo 32, comma 2 del codice) risulta ancora di non definitiva acquisizione nella pratica ed appare opportuno ribadire alcune indicazioni anche al fine di far notare che la semplificazione della procedura, riducendo gli atti amministrativi necessari, non sembra né utile né raggiunge alcun obittivo di velocizzare il procedimento anche considerato – come più volte ribadito – che la determina unica, chiamata anche determina a contrarre semplificata (quando in realtà è una determina di affidamento) ha l’effetto (o potrebbe avere l’effetto) di complicare la procedura.
La fattispecie
È noto che l’esigenza della semplificazione degli atti provine da instanze posta all’autorità anticorruzione e declinate nelle stesse Linee guida ANAC n. 4. Linee guida da cui emerge piuttosto l’esigenza di ridurne il contenuto ma mai eliminare la sua adozione considerato che la determina a contrarre – quale atto di avvio del procedimento di affidamento – è stato da sempre considerato (già con l’AVCP) quale atto propedeutico essenziale (a pena di illegittimità).
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