Le insidie della determina “unica” semplificata (confermata anche dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni) che si situa “a valle” del procedimento amministrativo di affidamento

a cura di Stefano Usai

Stefano Usai 15 Settembre 2020
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La legge di conversione del d.l. 76/2020, fa salva la cd. determina unica (così come lo schema di regolamento attuativo giunto alla sua terza versione) limitandola al caso dell’affidamento diretto “puro” che, nel caso del provvedimento di cui si parla, è stato confermato entro i 150mila euro per i lavori ed entro i 75mila per servizi e forniture (compresi i servizi tecnici).

L’esatta configurazione e collocazione della determinazione c.d. unica (di cui all’articolo 32, comma 2 del codice) risulta ancora di non definitiva acquisizione nella pratica ed appare opportuno ribadire alcune indicazioni anche al fine di far notare che la semplificazione della procedura, riducendo gli atti amministrativi necessari, non sembra né utile né raggiunge alcun obittivo di velocizzare il procedimento anche considerato – come più volte ribadito – che la determina unica, chiamata anche determina a contrarre semplificata (quando in realtà è una determina di affidamento)  ha l’effetto (o potrebbe avere l’effetto) di complicare la procedura.

La fattispecie

È noto che l’esigenza della semplificazione degli atti provine da instanze posta all’autorità anticorruzione e declinate nelle stesse Linee guida ANAC n. 4. Linee guida da cui emerge piuttosto l’esigenza di ridurne il contenuto ma mai eliminare la sua adozione considerato che la determina a contrarre – quale atto di avvio del procedimento di affidamento – è stato da sempre considerato (già con l’AVCP) quale atto propedeutico essenziale (a pena di illegittimità).

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