Le incompatibilità dei membri della commissione giudicatrice non possono essere ipotetiche e prive di concretezza

20 Gennaio 2016
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Il Tar toscano (sez. II, sentenza 15/1/2016 n. 59) con riguardo all’art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 (“I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”), ha esaminato il caso nel quale si è contestato che i membri della commissione siano incompatibili non per avere svolto in precedenza attività inerenti all’appalto di cui si tratta, ma che essi possano avere, in futuro, a che fare con l’appalto e il contratto in questione, in relazione agli incarichi ricoperti. Si tratta però di una prospettazione generica ed eventuale che rende la censura ipotetica e priva di concretezza.

Tar Toscana, sez. II, 15/1/2016 n. 59

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