Più nel dettaglio, considerando il codice dei contratti e le norme emergenziali, e quindi il DL 76/2020, convertito con legge 120/2020, come ora modificato dalla legge 108/2021 (di conversione del DL 77/2021), è possibile distinguere una prima fattispecie dell’affidamento diretto “puro” (art. 36, comma 2, lett. a), una seconda fattispecie di affidamento diretto “mediato/temperato” dal confronto tra preventivi/operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b) e infine, con la nuova riscrittura, che si deve alla legge 108/2021, di conversione del d.l. 77/2021, (art. 51) la fattispecie emergenziale dell’affidamento diretto “veicolato” (nel senso di guidato dal legislatore) previsto ora nell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 come, appunto, modificata.
L’affidamento diretto puro codicistico ed il problema della sua attualità
La fattispecie dell’affidamento diretto puro è disciplinata nel codice dei contratti, art. 36, comma 2, lett. a).
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