La norma recepisce l’articolo 57 della dir. 2014/24/ UE (nonché le analoghe disposizioni delle direttive utilities e concessioni) e riguarda l’ambito in precedenza disciplinato dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di individuazione dei cc. requisiti di ordine generale (o di moralità) che i concorrenti devono possedere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare.
Da una lettura della previsione sembrano emergere novità circa i soggetti interessati da alcune cause di esclusione che, tuttavia, potrebbero essere frutto, più che di un effettivo intendimento innovativo del legislatore, di una non chiara formulazione della norma.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
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