Le autorizzazioni agli acquisti di beni e servizi in via autonoma, senza avvalersi delle centrali di committenza, non sono necessarie se le categorie merceologiche non sono presenti nelle convenzioni delle centrali stesse.
L’articolo 1, comma 510, della legge 298/2015 crea una serie rilevanti di complicazioni interpretative alle amministrazioni locali, chiamate per l’ennesima volta a districarsi tra regole affastellate in modo confusionario, senza rendere chiari i confini delle disposizioni previste.
Il testo del comma 510 è il seguente: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Esso appare piuttosto laconico ed impone la necessità di rispondere ad alcune domande:
- se l’autorizzazione a procedere in via autonoma sia necessaria ogni qualvolta non si utilizzino le convenzioni stipulate da Consip o dalle altre centrali di committenza, oppure se essa sia necessaria solo laddove detti soggetti abbiano convenzioni attive;
- se le acquisizioni al Me.Pa. richiedano, a loro volta, le autorizzazioni;
- in cosa consistano le “caratteristiche essenziali”;
- quale sia l’ “organo di vertice amministrativo” chiamato ad emanare le autorizzazioni;
- se i comuni siano, comunque, da considerare sempre obbligati ad effettuare le acquisizioni tramite Consip o centrali regionali di committenza.
Partendo col primo quesito, sembra necessario osservare come sia ridondante la teoria, sia pur non priva di suggestione e fondamento sul piano della stretta interpretazione letterale, secondo la quale l’autorizzazione per procedere in via autonoma occorra sempre e comunque.
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