L’azione del funzionario verso l’Ente per il debito fuori bilancio non lo esime dal pagamento al fornitore

A cura di Vincenzo Giannotti

Vincenzo Giannotti 17 Settembre 2021
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Il giudice di legittimità ha stabilito alcuni importanti principi in tema di debiti fuori bilancio.

È indubbio che la ditta, in mancanza di copertura finanziaria, debba in via principale rivolgersi nei confronti del funzionario o dell’amministratore che abbia ordinato la spesa, non potendo esperire l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente.

E’, altrettanto, indubbio che, il funzionario chiamato a rispondere della spesa, possa agire nei confronti della PA per ingiustificato arricchimento, al fine di manlevarlo dell’utilità da lui non ricevuta.

Infine, è altrettanto corretto che la ditta che richieda il pagamento al funzionario possa agire in via surrogatoria nei confronti dell’Ente.

Nel caso di specie, il funzionario chiamato in via principale e pur agendo in via surrogatoria nei confronti dell’Ente, resta sempre debitore in via contrattuale, a meno che l’impresa non lo sollevi in giudizio accontentandosi dell’azione nei confronti dell’Ente per l’ingiustificato arricchimento. Infatti, mentre l’ente deve pagare il solo ingiustificato arricchimento, ossia al netto dell’utile di impresa, il funzionario resta responsabile dell’intero importo ordinato.

Pertanto, nel caso di specie, sono state inutili le proteste del dirigente, condannato in via principale al pagamento del debito fuori bilancio, per lavori conferiti ad una ditta in somma urgenza, con ritardata proposta della delibera dell’Ente locale, ossia oltre i trenta giorni previsti dalla normativa.

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