Non v’è dubbio che con la previsione in parola il legislatore abbia inteso “controbilanciare” l’eccessiva semplificazione – in particolare la previsione della procedura ad inviti per l’intero sotto soglia comunitario – con l’imposizione di uno specifico livello di trasparenza in modo da assicurare (sollecitare) probabilmente forme (anche) di controllo sociale e non solo di tipo – sia consentito – tecnico da parte degli operatori economici.
Un primo motivo, ad esempio, della decisione del legislatore potrebbe ravvisarsi nella necessità di evitare che il RUP, innanzi a procedimenti comunque “semplificati” possa, effettivamente, accentuare (e/o considerare) l’aspetto delle semplificazioni per attuare un comportamento arbitrario, in particolare, evidentemente, nella scelta degli operatori da far competere.
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