L’avvalimento premiale nell’articolo 104 del d.lgs. 36 del 2023: una norma innovativa non suscettibile di interpretazione retroattiva

A cura di Ornella Cutajar

8 Agosto 2023
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A cura di Ornella Cutajar

1. L’articolo 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 introduce l’avvalimento premiale puro, consentendo all’operatore economico di ottenere così un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.

La norma, in particolare, al quarto comma, prevede che “l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta” e, al successivo dodicesimo comma, specifica che “nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione

Una disposizione innovativa che, in quanto tale, afferma la sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. III, 4 agosto 2023, n. 4756, non può avere efficacia retroattiva, seguendo i principi generali che regolano l’interpretazione delle norme da parte del potere giurisdizionale.

Una sentenza, quella del Tar, che ci permette alcune riflessioni proprio sulla questione dell’interpretazione delle leggi e dei relativi poteri del Giudice amministrativo.

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