Rispetto alla disciplina contenuta agli articoli 49 del D.lgs. n. 163/2006 e 88 del D.P.R. n. 207/2010, possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione.
Sono, infatti, molte le innovazioni che il legislatore si appresta ad introdurre.
Proviamo ad esaminarle.
Innanzitutto, viene precisato che un concorrente, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti “anche di partecipanti al raggruppamento” e “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.
La norma dunque, da un lato, conferma quanto già affermato dalla giurisprudenza in ordine alla possibilità di avvalimento interno tra imprese facenti parte di un medesimo raggruppamento temporaneo e, dall’altro lato, specifica che, ai fini dell’avvalimento, è del tutto indifferente la “natura giuridica” dei legami intercorrenti tra concorrente ed impresa ausiliaria.
Invero, anche l’attuale disciplina dell’avvalimento non vincola la possibilità dell’utilizzo di quest’ultimo alla sussistenza di specifici legami; tuttavia, in caso di utilizzo dei requisiti posseduti da un’impresa facente parte del medesimo “gruppo”, viene meno la necessità di sottoscrizione del contratto di avvalimento.
Ed è proprio qui che sta la novità assoluta.
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