Lavori di somma urgenza e danno alla concorrenza

Daniele Passigli 5 Maggio 2017
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Lavori di somma urgenza: non c’è reale urgenza tale da giustificare l’assenza di un confronto concorrenziale quando l’inizio dei lavori è effettuato a distanza di più di sei mesi dall’evento eccezionale

Risponde di “danno da concorrenza” il funzionario che abbia proceduto ad affidamento diretto senza richiedere più preventivi
Breve commento a sentenza n. 17 della sede di Trento della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti depositata il 20 aprile 2017

Al centro della vicenda che andiamo ad esaminare, scrutinata dapprima dalla procura erariale e, poi, dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti che ha pronunciato il verdetto di condanna a rifondere i danni arrecati alla Provincia, c’è il responsabile di un ufficio tecnico che, verosimilmente spinto dagli eventi, ha assunto una spesa in regime di “somma urgenza” non rispettando, però, la tempistica e le formalità previste dall’articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. 26/1993).

Quello che emerge da questa pronuncia è che la responsabilità per non aver “formalmente” rispettato le procedure previste dalla normativa provinciale in tema di somma urgenza diventa “di sostanza” perché l’agire al di fuori dei paletti normativi significa, per il giudice contabile, eludere le procedure di evidenza pubblica e, quindi, provocare un danno erariale per non aver affidato il contratto previa preventiva verifica dell’effettiva economicità dell’affidamento stesso.

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