Prologo
L’applicazione del nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale, tale da imporre la revisione delle originarie pattuizioni negoziali.
La Pubblica Amministrazione deve attenersi all’indice ISTAT, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell’istituto della revisione prezzi, volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, diretta a tutelare l’esigenza della Pubblica Amministrazione di non sconvolgere il proprio quadro finanziario. L’indice ISTAT segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall’impresa – che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa. Tra esse non rientra l’applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) idoneo a determinare aumenti di costo dei dipendenti e degli oneri previdenziali, in quanto l’introduzione di un nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19 dicembre 2024 n. 10202.
I fatti di causa
La questione giunta all’attenzione del Consiglio di Stato ha riguardato un contratto di servizi avente ad oggetto la gestione in esclusiva dell’autofficina regionale per la manutenzione degli autoveicoli regionali e del Corpo Forestale dello Stato.
Tale contratto prevedeva il pagamento di un corrispettivo fisso annuale, da aggiornare all’indice ISTAT.
Il contraente privato tuttavia ha richiesto il rimborso dei maggiori oneri sopportati in conseguenza del rinnovo del CCNL per il settore negli anni di esecuzione.
Ma il giudice di primo grado, e il Consiglio di Stato in sede di appello, hanno sostenuto che l’applicazione del nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale, tale da imporre la revisione delle originarie pattuizioni negoziali.
La decisione
La decisione in esame principia dalla considerazione che l’introduzione di un nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale.
Di guisa che si attesta fuori dal novero delle cause idonee a sostenere la rinegoziazione del prezzo del contratto.
La sentenza in esame ci consente di ritornare su un tratto specifico dell’istituto.
Il carattere eccezionale delle circostanze, ovvero della sopravvenienza, che oggi la norma definisce come imprevedibile.
Ed in tal senso il giudice amministrativo spiega che i maggiori oneri discendenti dall’introduzione di un nuovo CCNL invece costituiscono circostanze ampiamente prevedibili, che pertanto l’impresa aveva l’onere di considerare già in sede di presentazione dell’offerta.
Oggi è lo stesso Codice ha stabilire che il diritto alla rinegoziazione si afferma sopravvenendo circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, se la parte svantaggiata, non abbia volontariamente assunto il relativo rischio.
Il Codice tiene distinta la fattispecie della rinegoziazione dalla fattispecie dai meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.
Per entrambi il d.lgs. 36 del 2023 prescrive la previsione di una specifica clausola contrattuale sin dai documenti di gara iniziali.
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