“In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.
Il caso
Il Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 31 del 26 gennaio 2022, ha reso un parere di precontenzioso, nell’ambito di un affidamento del servizio di progettazione esecutiva, su istanza dell’operatore economico che lamentava l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni necessarie all’esecuzione del servizio, riconducibili al livello di progettazione definitivo, omesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016.
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