L’ANAC ritiene ancora applicabile il limite generale del subappalto dopo la sentenza CGUE C63/2019

Commento al Comunicato del Presidente ANAC del 23/10/2019 (ad oggetto: compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55)

Alessandro Massari 7 Novembre 2019
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Commento al Comunicato del Presidente ANAC del 23/10/2019 – Compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55

Nel Comunicato del Presidente del 23/10/2019 (ad oggetto: compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55), si legge:

l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 la quota subappaltabile non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18”.

(…)

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnalano le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate. Più precisamente:

(…)

  • il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. 55/2019”;

Pur nella laconicità del Comunicato, e in assenza di un analisi approfondita degli effetti della sentenza CGUE C-63/2019, l’ANAC ritiene comunque tuttora applicabile il limite generale del subappalto di cui all’art. 1, comma 18, L.55/2019, pari al 40% dell’importo complessivo del contratto.

L’opzione giuridicamente più corretta e conforme all’obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto con i principi e le direttive comunitarie avrebbe forse suggerito una diversa conclusione.

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