L’aggiudicazione senza commissione di gara nel nuovo regolamento attuativo
Proseguendo l’esame di alcune disposizioni del regolamento (di cui, per fine gennaio, si attende il definitivo licenziamento da parte dei gruppi di esperti individuati dal MIT) è interessante analizzare, sia per la novità assoluta sia per le svariate implicazioni che potrà comportare nello sviluppo della gara, quanto previsto nel comma 3 dell’articolo 7 (rubricato: Modalità di affidamento)
Proseguendo l’esame di alcune disposizioni del regolamento (di cui, per fine gennaio, si attende il definitivo licenziamento da parte dei gruppi di esperti individuati dal MIT) è interessante analizzare, sia per la novità assoluta sia per le svariate implicazioni che potrà comportare nello sviluppo della gara, quanto previsto nel comma 3 dell’articolo 7 (rubricato: Modalità di affidamento)
Secondo la norma, nell’ipotesi di “affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice”.
La centralità della commissione di gara
Una prima questione che la norma pone è la coerenza/congruità rispetto al dato latterale che emerge dal codice dei contratti ex art. 77 (ed al tradizionale insegnamento).
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