L’operatore economico, una volta che abbia depositato la domanda di accesso al concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla procedura se c’è l’autorizzazione del Tribunale, e questa viene data sulla base della relazione di un professionista la quale attesti che la partecipazione non inficia la “ragionevole capacità di adempimento” agli obblighi assunti nei riguardi dei creditori (art. 95 comma 3 Codice crisi d’impresa, di seguito “CCII”).
La proposta di concordato può essere bocciata da parte dei creditori. In tal caso, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1, ossia “dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale” (art. 111 CCII)
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