Come già si era evidenziato, con il testo approvato dal Senato e trasmesso alle Camere il disegno di conversione del d.l. 32/2019 prevede – tra le altre – delle novità di rilievo con modifica della stessa impostazione del provvedimento entrato in vigore il 19 aprile scorso.
Segnatamente, per ciò ora interessa trattare, la novità (oggettiva, dal punto di vista pratico) è il superamento della “filosofia” della procedura negoziata semplificata originariamente prevista nell’articolo 36 come fattispecie autonoma e distinta con la sostituzione di una procedura negoziata che trova già disciplina nel codice dei contratti ovvero la fattispecie di cui all’articolo 63.
Il testo di conversione, semplificando, introduce (e ciò costituisce un ritorno al passato) una dinamica di affidamento già prevista nella Legge di Bilancio n. 145/2018 (al comma 912, art. 1, ora abrogato già dal d.l. 32/2019) nell’ambito della soglia, per lavori, fino a 350 mila euro; una seconda fattispecie di procedura negoziata con richiamo espresso all’articolo 63 del codice e, infine, la gara classica – in realtà opzione che il RUP deve sempre tenere ben presente considerato che i procedimenti ad invito rappresenano semplicemente una facoltà ed in presenza di situazioni specifiche (ad es. il conseguimento di una prestazione sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo economico migliore per effetto di una concorrenza ampia) il RUP ben potrebbe suggerire il procedimento ordinario di affidamento -.
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