L’affidabilità di un operatore economico va verificato non in modo formale, ma sostanziale; quello che rileva è verificare la sostanziale posizione di affidabilità e di capacità dell’operatore economico a soddisfare i requisiti generali e specifici e la capacità operativa nel realizzare l’opera o i lavori, la fornitura, o il servizio, a seconda dei casi
Questo è il principio sostenuto dal T.A.R. Bari nella sentenza n. 975 del 16 settembre 2024.
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