Più in particolare, l’ordinanza aveva apprezzato quell’orientamento giurisprudenziale più risalente che considerava illegittima una simile eventualità e ciò sulla base dell’incomprimibile carattere individuale del giudizio espresso da ciascun singolo commissario.
La Terza Sezione, pur ammettendo la possibilità di una discussione preliminare tra i commissari avente carattere collegiale, non considerava legittimo che il giudizio individuale retrocedesse sino all’abnorme conseguenza di vedere attribuite identiche valutazioni in merito a ciascuna offerta.
L’Adunanza Plenaria con la pronuncia del 14 dicembre 2022 n. 16 ha confermato tale tesi.
Tuttavia al termine della approfondita ricostruzione dei vari metodi di valutazione delle offerte tecniche compiuta dal massimo consesso della Giustizia Amministrativa si giunge ad una netta differenziazione delle conseguenze a seconda che l’identità dei punteggi attribuiti dai singoli commissari si sia verificata nel caso di applicazione del metodo di attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 oppure nel caso di valutazione tramite il metodo del “confronto a coppie”.
In realtà l’ordinanza di rimessione, pur affermando che il caso concreto riguardasse una gara in cui il metodo di valutazione era quello del “confronto a coppie”, al momento di porre i quesiti alla Plenaria sembrava non porre differenziazioni particolari tra le due modalità di attribuzione dei coefficienti.
Al contrario, l’Adunanza Plenaria li distingue nettamente, giungendo a concludere che solamente nel caso del “confronto a coppie” non è ammissibile l’identità di tutte le valutazioni compiute dai vari commissari.
La tesi dei Giudici deriva dalla netta differenziazione che esiste nel “confronto a coppie” tra i due momenti in cui detto metodo si estrinseca: una prima fase in cui ciascun commissario – individualmente – effettua i confronti “incrociati” tra tutte le offerte ed una seconda fase in cui le valutazioni dei singoli commissari si condensano nel giudizio conclusivo riguardante ciascuna offerta.
Questa bipartizione netta, fa sì che, a detta dell’Adunanza Plenaria, non sia materialmente ammissibile che si verifichi un’identità totale tra tutte le valutazioni e ciò poiché, detta identità costituirebbe la dimostrazione di come vi sia stato un approccio totalmente collegiale ad un’attività (quella della prima fase) che è strettamente individuale. Ci si spiega meglio: il confronto dialettico pur ammissibile tra i commissari non può condurre ad una valutazione collegiale che “appiattisca” il giudizio di ciascun membro della commissione. Così facendo, verrebbe completamente elisa e neutralizzata la prima fase del “confronto a coppie” contraddistinta da una valutazione ad indubbio carattere individuale.
Prosegue la Plenaria affermando come la peculiarità della prima fase del “confronto a coppie” è quella di valutare ciascuna offerta in raffronto con le altre; quindi in essa non si estrinseca un semplice giudizio sulla singola offerta (il quale in teoria potrebbe ammettere che la dialettica collegiale dei commissari produca valutazioni tutte identiche) bensì una moltitudine di giudizi differenti che di volta in volta mettono in raffronto due offerte tra loro differenti.
Detta pluralità di valutazioni che impongono l’espressione di tanti giudizi quanti sono i possibili confronti tra le varie offerte in gara, rende illegittima quella valutazione che vede l’espressione di identici punteggi da parte di ciascun commissario.
Conclude pertanto l’Adunanza Plenaria affermando che nel caso del metodo di valutazione del “confronto a coppie” non è ammissibile che la collegialità arrivi a prendere il sopravvento in misura tale da “appiattire” completamente i giudizi dei singoli commissari.
E che cosa accade se l’identità di valutazioni si verifica nel caso di metodo di attribuzione dei punteggi mediante attribuzione dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1?
Sul punto la pronuncia risponde così: “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”. Sembra di capire dunque che l’Adunanza Plenaria si esprima nel senso di consentire in questo caso l’appiattimento collegiale delle valutazioni dei singoli commissari eccetto che la legge di gara preveda il dovere degli stessi di verbalizzare le valutazioni individuali. In altre parole, solo se la lex specialis è chiara nell’imporre la puntuale verbalizzazione di ciascun giudizio reso da ciascun commissario in merito a ciascun criterio (e subcriterio), allora non saranno ammissibili – ugualmente a quanto statuito per il “confronto a coppie” – punteggi tutti identici e “allineati”.
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