E’ ampiamente nota l’affermazione che nel nuovo codice degli appalti le procedure (definite) “semplificate”, previste per il sotto soglia comunitario sono state “sovrapposte” alle procedure previste negli artt. 121/124 e, per ciò che in questa sede si intende trattare, ai procedimenti di acquisizione in economia previsti nell’articolo 125 e negli artt. 326/338 del regolamento attuativo.
Il nuovo micro sistema normativo, soprattutto il riferimento alla possibilità, nell’ambito dei 40 mila euro, di effettuare un affidamento diretto purché adeguatamente motivato finisce per azzerare quelle certezze presenti nel pregresso sistema normativo.
Una prova evidente delle difficoltà di conciliare la possibilità dell’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione emerge dalle stesse riflessioni dell’ANAC espresse sia nello schema di linea guida sui micro acquisti pubblicata ad aprile, sia nella più recente proposta non ancora definitiva pubblicata a giugno.
Se nel primo caso la motivazione adeguata doveva scaturire da una indagine di mercato e, comunque da un confronto tra preventivi – circostanza che fa venire meno ogni possibilità di parlare di affidamento diretto –, nella proposta di linea guida la questione sembra addirittura complicarsi alla luce del catalogo di motivazioni previste dall’ANAC in relazione agli i affidamenti nell’ambito dei 40 mila euro tanto da rendere necessaria la riesumazione del regolamento delle acquisizioni in economia.
Regolamento, il solo che, prescindendo da operazioni di valore contenuto, può legittimare effettivamente l’affidamento diretto ovvero una previa scelta dell’amministrazione appaltante (come nel pregresso regolamento) che individui beni/servizi/lavori e correlati importi in cui il RUP può proporre l’assegnazione diretta (ma sempre con una motivazione) ed altri casi in cui – pur nel silenzio della norma – l’amministrazione potrebbe stabilire la necessità di un previo, pur minimo, confronto concorrenziale post una limitata indagine esplorativa.
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