Come si può notare nel box con le norme a confronto nel passaggio dal d.l. al provvedimento di conversione viene meno il riferimento alla procedura negoziata (semplificata) sia in relazione ai lavori (nella fascia di importo tra i 40mila ed i 150mila) sia, appunto, in relazione ai servizi ed alle forniture per la soglia tra i 40mila ed il sottosoglia (come declinato nell’articolo 35 del codice).
E’ bene rammentare, che anche nell’ambito delle altre ipotesi (sempre disciplinate nell’articolo 36, comma 2) per le altre fasce di importo (per lavori) come già evidenziato, viene meno il riferimento ad una procedura negoziata “particolare” (semplificata, secondo la terminologia normalmente utilizzata) ed in sostituzione viene introdotto il richiamo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’articolo 63 del codice dei contratti.
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