L’accesso agli atti delle procedure semplificate

Riveste, anche sotto il profilo pratico/operativo, una particolare importanza la recente sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del 12 novembre 2019, n. 271 in tema di rapporti tra accesso documentale (ex lege 241/90) e i procedimenti semplificati previsti per gli acquisti infra 40mila euro.

Stefano Usai 20 Novembre 2019
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Riveste, anche sotto il profilo pratico/operativo, una particolare importanza la recente sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del 12 novembre 2019, n. 271 in tema di rapporti tra accesso documentale (ex lege 241/90) e i procedimenti semplificati previsti per gli acquisti infra 40mila euro.

Rilevanza, a sommesso parere, visto l’epilogo – favorevole al ricorrente che si è visto respingere, dalla stazione appaltante, l’istanza di accesso –, destinata ad essere ulteriormente enfatizzata considerata la configurazione dell’accesso “tradizionale” quale strumento di “controllo/verifica” dell’attività contrattuale.
Ovvero come strumento di “prevenzione”.

Funzione che è stata “negata” nella materia dell’attività contrattuale all’accesso civico generalizzato. Si allude, evidentemente, alla recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V, pronuncia n. 5503/2019 che ha negato l’applicabilità dell’accesso “sociale” ex decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 alla “materia” degli appalti e dell’attività contrattuale in genere.

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