L’art. 32 del Codice Appalti del 2016 prevedeva l’obbligo per le parti di stipulare il contratto di appalto entro sessanta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, affermando che decorso tale termine l’offerta del concorrente non fosse più da ritenersi irrevocabile.
L’offerta, però, non può dirsi automaticamente inefficace, dovendo invece il concorrente che la ritenga non più conveniente revocarla con espressa manifestazione di volontà.
Nel caso contrario, il concorrente resta obbligato alla stipula del contratto e non può revocare l’offerta una volta pervenuta, anche oltre il termine di 60 giorni, la richiesta di provvedere alla sottoscrizione.
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La vincolatività dell’offerta in gara tra codice appalti del 2016 e codice appalti del 2023
A cura di Vincenzo Laudani
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