La valutazione in ordine ai requisiti “morali” di un concorrente effettuata da ACP (l’Agenzia altoatesina dei Contratti pubblici) è vincolante anche sulla valutazione, successiva, effettuata dal RUP della struttura provinciale di merito?

A cura di Daniele Passigli

22 Dicembre 2022
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Commento a sentenza 29 novembre 2022, n. 10483 della Sesta sezione del Consiglio di Stato

Il tema che si affronta in questa sede riguarda la valutazione, di natura discrezionale, dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera “c” del comma 5 dell’articolo 80 del c.a. (d.lgs. 50/2016) effettuata nel corso della procedura di aggiudicazione ed affidamento di un contratto.

La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che detta valutazione è stata effettuata in due momenti distinti e da due soggetti giuridicamente seppure con riferimento al medesimo affidamento.

Questa duplicazione valutativa si è potuta verificare in quanto l’ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) ha effettuata una prima valutazione, ritenendo un’impresa in possesso di tali requisiti, mentre la struttura provinciale competente nel merito ha ritenuto successivamente, invece, che detti requisiti difettassero nel caso concretamente esaminato.

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