Al ricorrente che lamentava l’illegittima conduzione della procedura da parte della commissione di gara, il giudice lucano replica l’inesattezza della puntualizzazione – desunta dai verbali di gara che in realtà vedevano la commissione rivolgersi, per la documentazione e per la successiva valutazione, al responsabile unico del procedimento – affermando altresì che dall’attuale dato normativo (art. 97 del nuovo codice) non può desumersi una primigenia e/o una esclusività del RUP nella conduzione del procedimento in argomento.
E, tanto meno, nel silenzio attuale dell’ANAC – ovvero in mancanza della formalizzazione della linea guida (anche) sui compiti del RUP – non è dato, in sostanza, azzardare ipotesi estreme.
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