Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 14.2.2024 n. 1478), in continuità con un indirizzo giurisprudenziale preesistente, afferma che la valutazione della congruità del corrispettivo del contratto di avvalimento va effettuata sulla base della natura (imprenditoriale o non) dei soggetti che lo stipulano, non potendosi applicare agli enti no-profit gli stessi criteri adoperati con riferimenti agli enti che perseguono scopi lucrativi. In particolare, secondo la pronuncia, nel caso di enti no-profit è sufficiente che il contratto di avvalimento sia in grado di coprire (anche senza acquisizione di un utile) i costi sostenuti, dovendosi in ogni caso dimostrare (nel caso di contestazione) l’esistenza di questi ultimi.
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