La tutela per equivalente nell’art. 124 CPA

a cura di Stefano Taddeucci

Stefano Taddeucci 11 Gennaio 2021
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Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 104/2010 (di seguito “CPA”), “se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato”.

Chi è il destinatario di tale risarcimento? Il concorrente secondo classificato: se il contratto fosse stato dichiarato inefficace, si sarebbe attivato il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), e quindi il medesimo concorrente sarebbe subentrato all’originario aggiudicatario in qualità di contraente.

Il Giudice, però, ha ritenuto opportuno, per la tutela del superiore interesse pubblico consistente nella continuità di esecuzione dell’appalto, non dichiarare il contratto come inefficace, e quindi ciò genera, a favore del concorrente secondo classificato, una tutela di tipo risarcitorio.

La norma parla di “risarcimento del danno per equivalente”.

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