Il principio di suddivisione in lotti ex art. 2 comma 1 bis del codice appalti
Detto comma dispone che “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
La giurisprudenza e il principio di suddivisione in lotti
Secondo il Consiglio di Stato, che ribadisce la giurisprudenza costante (cfr. Cons. St., sez. VI, n.2682 del 2015), l’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare.
Nel caso di specie, anche se si trattava di realizzare due opere distinte (due forni crematori), la particolare situazione dei luoghi, la necessità di osservare le norme tecniche ed ambientali, hanno ragionevolmente indotto la stazione appaltante ad esigere che l’inserimento dei due nuovi forni crematori fosse eseguito mediante la realizzazione di opere ad esso strumentali. I richiamati profili logistici e tecnici, complessivamente considerati, anche in ragione del risparmio di spesa che l’esecuzione unitaria comporta, giustificano ipso facto l’oggettiva unitarietà dell’appalto e quindi rendono legittima, secondo il Collegio, la non suddivisione in lotti.
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