I giudici piemontesi, chiamati a pronunciarsi sul ricorso di un’impresa che lamentava la violazione del principio di unicità della Commissione poiché, mentre l’offerta tecnica era stata valutata dalla commissione di gara ex art. 84 d.lgs. 163/2006, quella economica era stata esaminata dal seggio di gara, hanno confermato la regolarità complessiva della procedura di gara.
I giudici, infatti, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749 e sez. VI, 03 luglio 2014, n. 3361, hanno sottolineato il principio secondo cui – in ragione dell’assenza di specifiche contrarie indicazioni normative – del tutto legittimamente una stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali ad una c.d. “aggiudicatrice” siano affidati i compiti tipici del seggio di gara, ed all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La ricorrente lamentava inoltre che il seggio di gara era composto da “un numero pari di componenti così disattendendo il generale principio secondo cui tutti gli organi collegiali amministrativi devono essere composti da un numero dispari di componenti”.
Anche tale censura è stata risolta dal Collegio richiamando le medesime sentenze del Consiglio di Stato. In tali pronunce il Consiglio, evidenziando che il seggio di gara non svolge attività valutative connotate da discrezionalità – occupandosi, al contrario, di verifiche amministrative sulla regolarità formale della documentazione prodotta ai concorrenti, oltre che dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e della lettura dei relativi ribassi – ha escluso che la sua composizione debba strutturarsi secondo il principio maggioritario.
Tra l’altro è stato osservato che l’art. 84, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, nel prevedere che la commissione debba essere composta da un numero dispari di componenti, si riferisce alla sola commissione tecnica (c.d. “giudicatrice”), circostanza desumibile, oltre che dal dettato del menzionato comma 2 dell’art. 84 d.lgs. 163/2006, anche dall’art. 283 del Regolamento al Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.207/2010 (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749).
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