La sentenza del Tar Sicilia-Catania, Sez. I, 10 giugno 2024, n. 2174
1.La fattispecie
1.La società Alfa partecipava alla procedura negoziata per l’affidamento di Lavori di messa in sicurezza e di rifacimento delle facciate di un bene tutelato ai sensi del d.lgs. 42 del 2004 per i quali era necessaria la qualificazione tecnica specifica di cui alla categoria OG2.
2. Alfa si classificava al secondo posto e la gara veniva aggiudicata a Beta, nonostante avesse indicato una ditta cooptata non in possesso in proprio del requisito OG2, previsto dal bando per l’esecuzione delle opere.
3. Di qui il ricorso di Alfa con un unico motivo di ricorso con il quale sostanzialmente evidenziava “come la specialità della disciplina degli interventi edilizi ex art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 su beni tutelati ex d.lgs. n. 42/2004 comporti la necessità di specifica qualificazione OG2 anche per l’eventuale impresa cooptata che esegue le suddette lavorazioni”.
CONTINUA A LEGGERE….
La specialità della disciplina degli interventi edilizi su beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 comporta la necessità di specifica qualificazione richiesta dal bando di gara anche per l’eventuale impresa cooptata
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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