L’articolo 57 del d.lgs. 36/2023, al secondo comma, fissa alcune prescrizioni di carattere generale, in coerenza con gli obiettivi ambientali previsti dal Piano di d’azione per la sostenibilità ambientale ”… dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione …”.
Queste prescrizioni trovano una più approfondita declinazione nel d.M. 23 giugno 2022 del Ministero dell’ambiente e diventano criteri premianti che devono essere tenuti in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5 del d.lgs. 36/2023.
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