La scelta dell’Amministrazione di introdurre una soglia di sbarramento è sindacabile solo nei casi in cui questa sia caratterizzata da macroscopica irrazionalità o palese abnormità, non desumibile dalla semplice riduzione elevata del numero dei concorrenti esclusi per effetto della stessa.
L’introduzione di tale meccanismo di esclusione è conforme al diritto europeo, al principio del risultato e al principio di tassatività delle cause di esclusione per come configurato dal Codice del 2016 e non può essere limitato alle sole ipotesi di peculiare complessità tecnica dell’appalto, potendosi comunque anche in altri casi ritenersi sussistere l’esigenza di garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni.
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La soglia di sbarramento nella valutazione delle offerte tecniche
A cura di Vincenzo Laudani
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