Con una recente sentenza il TAR Lazio (sentenza 17846 del 28.11.2023) afferma che le società miste costituite per la scelta del socio privato e l’affidamento di un servizio pubblico (cd. Gara a doppio oggetto) devono espletare in via esclusiva il servizio per cui sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre amministrazioni anche se relative a servizi similari.
Il fatto
La sentenza nasce da un affidamento in house disposto dal Comune di Rieti in favore di una sua società controllata.
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