Il comunicato
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie nel suo comunicato ha precisato quanto segue:
Con la Deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG, la Sezione Autonomie dirimendo una vexata questio, che sotto altri profili ha interessato anche il Consiglio di Stato in sede consultiva e la giustizia ordinaria, ha stabilito che qualora un’amministrazione locale abbia omesso di adottare il regolamento necessario a consentire la distribuzione degli incentivi per la progettazione secondo la normativa vigente (legge n. 109/94; d.lgs. n. 163/06; d.lgs. n. 50/2016), può adottare, ex post, un regolamento nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.
La Sezione ha ritenuto che dovendosi applicare la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, si deve far ricorso al principio tempus regit actionem temperato dalle disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittimano una ultrattività qualora si appalesino specifiche e ben delimitate fattispecie.
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