La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. II Bis 3 gennaio 2024, n. 140 interpreta il Codice dei Contratti pubblici: esclude l’obbligo del sopralluogo in coerenza con il principio dell’accesso al mercato e, nell’appalto integrato, ammette il soccorso istruttorio quando il nome del progettista “indicato” sia stato completamente omesso nel DGUE

A cura di Ornella Cutajar

Ornella Cutajar 9 Gennaio 2024
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La questione del sopralluogo quale adempimento necessario dell’offerta a pena di esclusione.

1. La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. II-Bis, n. 140 del 3 gennaio 2024 si sofferma sulla questione con un’analisi specifica delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ed esclude che l’obbligo del sopralluogo possa essere previsto a pena di esclusione, affermando, in particolare, che “nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta”.

In merito, precisa il Tar, “non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

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