La questione del sopralluogo quale adempimento necessario dell’offerta a pena di esclusione.
1. La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. II-Bis, n. 140 del 3 gennaio 2024 si sofferma sulla questione con un’analisi specifica delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ed esclude che l’obbligo del sopralluogo possa essere previsto a pena di esclusione, affermando, in particolare, che “nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta”.
In merito, precisa il Tar, “non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
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