Il Supremo Consesso si è pronunciato in relazione alla impugnazione di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, 14 gennaio 2019, n. 394 che aveva dichiarato la legittimità del provvedimento di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica motivato con riguardo alla rilevata non conformità della certificazione di qualità presentata dalla concorrente a quanto stabilito dal Disciplinare.
In particolare, la parte ricorrente aveva censurato il provvedimento di cui si discute in quanto lo stesso fondava i propri presupposti sulla intervenuta segnalazione all’ANAC al fine dell’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico.
Il Collegio, nel sottolineare la sostanziale doverosità della segnalazione da parte della Stazione Appaltante e della conseguente annotazione da parte dell’ANAC, al ricorrere dei presupposti integranti plausibili violazioni delle disposizioni dei contratti pubblici finalizzate alla individuazione e al rispetto dei requisiti per partecipare alle procedure di gara, ha inteso conferire alla segnalazione in discussione il valore di mero atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché non dotato di autonoma lesività.
Nel dettaglio, peraltro, è stato ribadito che non essendosi ancora perfezionata l’annotazione nel casellario informatico, la sola segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione ai fini dell’inserimento di un’annotazione nel casellario informatico delle imprese si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale, come tale non impugnabile poiché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (così ribadendo un principio di diritto già enunciato da Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2019, n. 2069).
Sotto altro profilo, l’effetto lesivo censurato non si sarebbe concretizzato poiché non riferibile alla gara per cui è causa (ove l’esclusione era invece, in via principale, incentrata sull’asserita carenza del previsto requisito di capacità tecnico-professionale in capo alla concorrente), ma pro futuro ai successivi affidamenti.
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