Le procedure di affidamento dei contratti pubblici, come prescritto dall’articolo 32 del codice, hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal d.lgs. 50/2016 o dalle norme vigenti.
di Marco Agliata
Articolo estratto dal numero 11-12/2019 del mensile L’Ufficio Tecnico – Maggioli Editore
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano l’avvio della procedura a contrarre ai fini dell’acquisizione dell’oggetto dell’affidamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dagli articoli 36 (procedure sotto soglia), dal 59 al 65 (appalti settori ordinari) e 95 (criteri di aggiudicazione dell’appalto) del codice.
Nell’ambito della corretta predisposizione della documentazione di gara è necessario ricordare che prima della pubblicazione del bando il RUP dovrà accertarsi che siano completate una serie di attività e predispo-sizioni documentali che includono anche l’iter progettuale, quello autorizzativo e le nomine di alcune figure riportate nel seguente elenco:
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